L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli(1) deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1727].
Note
(1)
L'impossibilità deve dipendere da una causa sopravvenuta, in quanto quella originaria impedisce il sorgere stesso del rapporto contrattuale (v. 1463 c.c.). Se il rapporto di agenzia è a tempo indeterminato, esso si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il preponente non ha più interesse ad esigere la prestazione. Se è a tempo determinato, il preponente può recedere dal contratto se non ha interesse all'adempimento parziale (cioè alla parte di prestazione svolta prima del verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta, v. 1256 c.c.).