(massima n. 1)
Al concessionario del servizio di trasporto di pacchi e colli di peso non superiore ai venti chilogrammi, a norma degli artt. 1, 5, 19 e 57 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 nonché a norma degli artt. 214 e 215 del regolamento approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 e dell'art. 2 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619, non incombe l'obbligo, fissato dall'art. 1679 cod. civ., di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione, bensì — in particolare, quelle (artt. 7 e 68 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) concernenti la limitazione di responsabilità del concessionario — espressamente previste dalla legge, per cui ciascuno è tenuto a conoscerle. Né l'obbligo fissato dall'art. 1679 cod. civ può essere esteso al concessionario del trasporto postale anzidetto in forza dell'art. 1680 cod. civ., in quanto, alla stregua di questa norma, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali (e del codice della navigazione), l'estensione del detto obbligo è possibile soltanto nel caso di concessioni conferite con condizioni che l'amministrazione postale abbia facoltà di aggiungere a quelle imposte dalla legge, mentre la concessione del trasporto postale può essere attribuita alle sole condizioni stabilite dal codice postale e dal relativo regolamento.