(massima n. 1)
Le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall'art. 1679 comma primo c.c. e che comprendono anche quelle predisposte dalleFerrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d'argento» di cui all'art. 60 bis all. 1 del decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911.