Morte dell'appaltatore
La disposizione per la quale il contratto non si scioglie a causa della morte dell'assuntore trova il suo riflesso nella considerazione che, in generale, il contratto d'appalto è stipulato piuttosto con una impresa commerciale che non con la singola persona. E, poiché l'impresa può continuare a sussistere pur dopo la morte del titolare o di uno dei principali esponenti, così il codice, come primo precetto, stabilisce che il contratto rimane ancora valido. Ben si intende che a questa prima considerazione il codice doveva far seguire l'altra che cioè la prosecuzione dell'appalto non è piu possibile quando la considerazione della persona dell'assuntore sia stata motivo determinante: e difatti, per quanto in qualche caso possibile, mal si concepisce la prosecuzione di una statua o di un quadro se muore lo scultore o il pittore al quale è stata affidata l'opera.
Il codice non ha disciplinato l'argomento — e forse non lo poteva — alla stessa stregua della disciplina delle opere pubbliche, vale a dire imponendo la contemporanea presentazione di un supplente da divenire il principale obbligato in caso di morte dell'assuntore, e pertanto, a meno di volere spontaneamente inserire una clausola che preveda la presentazione del supplente, non rimane altro che restare nei termini della legge, di guisa che al committente rimane la scelta fra lo scioglimento del contratto e la prosecuzione dell'appalto a mezzo degli eredi.
Scioglimento o prosecuzione del contratto
Il codice dà, dunque, al committente questa facoltà alternativa, e pone l'alternativa stessa con un' ipotesi negativa, vale a dire con quella che gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera. Chi deve fare questo apprezzamento? Può essere deferito unilateralmente al committente o deve risultare da qualche elemento obiettivo? Quale può essere tale elemento e come si fa ad accertarlo?
Sono tutti interrogativi ai quali il codice non risponde, tuttavia in qualche orientamento è possibile trovare le risposte più probabili.
Anzitutto ci sembra di escludere la possibilità di uno scioglimento ad libitum del committente, perché il codice alla facoltà di recesso aggiunge la condizione della capacità degli eredi. Di conseguenza il committente deve, in caso di contestazione, dimostrare l'avverarsi della condizione negativa e, sotto questo punto di vista, può essere utile un accertamento da parte degli organi tecnici sindacali competenti, accertamento che può servire di orientamento al magistrato.