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Articolo 1674 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Morte dell'appaltatore

Dispositivo dell'art. 1674 Codice Civile

Il contratto di appalto non si scioglie(1) per la morte dell'appaltatore(2), salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio [81 l.fall.](3).

Note

(1) In tal caso lo scioglimento non ha effetto retroattivo e decorre da quando il committente rende la sua dichiarazione agli eredi (1324, 1334, 1335 c.c.).
(2) La ratio sottesa alla norma induce a ritenere che essa si possa applicare anche alle ipotesi di interdizione (414 c.c.), inabilitazione (415 c.c.) ed incapacità naturale (428 c.c.).
(3) Gli eredi devono essere oggettivamente affidabili.

Ratio Legis

La regola che sottende alla disposizione in esame è quella per cui il contratto si scioglie solo se stipulato intuitus personae, altrimenti privale il principio di conservazione del contratto.

Spiegazione dell'art. 1674 Codice Civile

Morte dell'appaltatore

La disposizione per la quale il contratto non si scioglie a causa della morte dell'assuntore trova il suo riflesso nella considerazione che, in generale, il contratto d'appalto è stipulato piuttosto con una impresa commerciale che non con la singola persona. E, poiché l'impresa può continuare a sussistere pur dopo la morte del titolare o di uno dei principali esponenti, così il codice, come primo precetto, stabilisce che il contratto rimane ancora valido. Ben si intende che a questa prima considerazione il codice doveva far seguire l'altra che cioè la prosecuzione dell'appalto non è piu possibile quando la considerazione della persona dell'assuntore sia stata motivo determinante: e difatti, per quanto in qualche caso possibile, mal si concepisce la prosecuzione di una statua o di un quadro se muore lo scultore o il pittore al quale è stata affidata l'opera.

Il codice non ha disciplinato l'argomento — e forse non lo poteva — alla stessa stregua della disciplina delle opere pubbliche, vale a dire imponendo la contemporanea presentazione di un supplente da divenire il principale obbligato in caso di morte dell'assuntore, e pertanto, a meno di volere spontaneamente inserire una clausola che preveda la presentazione del supplente, non rimane altro che restare nei termini della legge, di guisa che al committente rimane la scelta fra lo scioglimento del contratto e la prosecuzione dell'appalto a mezzo degli eredi.


Scioglimento o prosecuzione del contratto

Il codice dà, dunque, al committente questa facoltà alternativa, e pone l'alternativa stessa con un' ipotesi negativa, vale a dire con quella che gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera. Chi deve fare questo apprezzamento? Può essere deferito unilateralmente al committente o deve risultare da qualche elemento obiettivo? Quale può essere tale elemento e come si fa ad accertarlo?
Sono tutti interrogativi ai quali il codice non risponde, tuttavia in qualche orientamento è possibile trovare le risposte più probabili.
Anzitutto ci sembra di escludere la possibilità di uno scioglimento ad libitum del committente, perché il codice alla facoltà di recesso aggiunge la condizione della capacità degli eredi. Di conseguenza il committente deve, in caso di contestazione, dimostrare l'avverarsi della condizione negativa e, sotto questo punto di vista, può essere utile un accertamento da parte degli organi tecnici sindacali competenti, accertamento che può servire di orientamento al magistrato.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

484 L'innovazione che il progetto della Commissione reale (art. 516) aveva portato al codice (art. 1642), per cui il contratto di appalto si scioglieva con la morte dell'appaltatore, mi è parsa pienamente approvabile (art. 549).
Salvi i casi in cui le qualità personali dell'appaltatore abbiano costituito il motivo determinante del contratto, la morte dell'appaltatore non deve importare l'automatico scioglimento del contratto. Tuttavia, mentre il progetto accordava solo al committente la facoltà di recesso nel caso che gli eredi non dessero garanzie per la continuazione dell'opera, io ho ritenuto necessario concedere la medesima facoltà anche agli eredi dell'appaltatore, richiedendo in ogni caso come condizione essenziale l'esistenza di gravi motivi che saranno apprezzati dal giudice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

705 Per il resto la disciplina dell'appalto non presenta novità degne di rilievo, nè in relazione al diritto di recesso dal contratto da parte del committente (art. 1671 del c.c.), nè in ordine al problema della ripartizione dei rischi (art. 1673 del c.c.), nè infine in ordine alle conseguenze dello scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore (art. 1674 del c.c. e art. 1675 del c.c.). E' però opportuno avvertire che, in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 1674 del c.c.).

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