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Articolo 1504 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Dispositivo dell'art. 1504 Codice Civile

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti(1), purché il patto sia ad essi opponibile [2653 n. 3](2).

Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Note

(1) Si pensi all'ipotesi in cui Tizio vende a Caio un bene riservandosi la facoltà di riscattarlo e Caio, a sua volta, venda a Sempronio, che diviene terzo verso il quale Tizio può esercitare il diritto di riscatto.
(2) Se il contratto ha ad oggetto beni immobili è necessario che il patto sia stato trascritto prima dell'alienazione al terzo (v. 2643 ss. c.c.), se, invece, ha ad oggetto beni mobili il patto è opponibile solo se ha data certa anteriore al momento in cui il terzo consegue il possesso in buona fede (v. 1155 c.c.).

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che la vendita con patto di riscatto (1500 c.c.) è una vendita sottoposta a condizione risolutiva (1353 c.c.), la quale condizione, se si verifica, ha effetto retroattivo (1360 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1504 Codice Civile

Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore ha voluto bensì vendere, ma autolimitando la propria dichiarazione si è riservato di riscattare. Perciò la condizionalità della
vendita, gli consente di opporre ad ogni terzo, ad ogni successivo acquirente la nullità di ogni successivo acquisto. Non si può incondizionatamente acquistare dal compratore che aveva acquistato un diritto di proprietà risolubile a volontà del venditore.

Nel riscatto di immobili la proprietà del venditore può farsi valere verso ogni successivo acquirente, nessuno dei quali può dire di avere validamente acquistato, poiché il compratore dal titolo trascritto appariva titolare di un diritto risolubile.
Il riscatto è opponibile ai subacquirenti anche se non l'ha loro notificato il venditore e l'ha taciuto il compratore. La trascrizione del patto del riscatto consente al venditore di riscattare in danno di ogni successivo acquirente. Ancor piu grave è del resto e la condizione di chi acquista da donatari, poiché sugl'immobili donati, presso chiunque si trovino, è sempre possibile agire in riduzione per lesione di legittima: qui la pubblicità, la garanzia dei terzi acquirenti è data dal titolo stesso [donazione] onde risulta non essersi ancora diviso l'asse della futura eredità e risulta perciò stesso il pericolo - sino a divisione ultimata - di azioni per lesione di legittima.

Non così nella vendita di cose mobili. Ai successivi acquirenti in buona fede il patto di riscatto può non essere opponibile se essi hanno ignorato la risolubilità dell'acquisto del compratore: tale ignoranza (cioè la buona fede) è titolo di acquisto anche a non domino: art. 1153 cod. civ..

L'art. 1504 cod. civ. fa anche l'ipotesi di un acquirente che lealmente abbia notificato l'acquisto al venditore, riconoscendosi così passibile dell'eventuale riscatto. A tal subacquirente (che lealmente si è manifestato al venditore) deve il venditore notificare il riscatto: deve esercitarlo in confronto suo e non del compratore.
Qui vi è in sostanza una cessione di contratto: il compratore cessionario del contratto è subentrato al primo compratore: perciò il riscatto deve essere esercitato in confronto del secondo compratore. Ma poiché senza il consenso del venditore non poteva il compratore liberarsi dagli obblighi che ha, se la cosa è stata danneggiata o perita, o se comunque il secondo compratore non adempie a quanto deve, il venditore può sempre rivolgersi al primo compratore, eccetto che non sia intervenuto nella vendita, espressamente liberandolo.

Analoga (ma per altre ragioni diversa) è la condizione del proprietario del fondo enfiteutico che lo aliena anche senza consenso del concedente.
In tal caso, comunque possa essere insolvibile l'acquirente del fondo enfiteutico, nessuna responsabilità ha l'enfiteuta alienante, poiché per espressa disposizione di legge l'enfiteuta alienante di regola non ha bisogno di interpellarne ed averne autorizzazione dal concedente (art. 965 cod. civ.), dato che del resto il direttario è realmente garantito dal fondo enfiteutico, di cui può chiedere la devoluzione per il mancato pagamento del canone.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1504 Codice Civile

Cass. civ. n. 2192/1990

Con riguardo a vendita effettuata dal fallito, l'esperibilità dell'azione revocatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (inclusa la notevole sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene), non trova ostacolo nell'inserimento in detto contratto di patto di riscatto, a norma dell'art. 1500 c.c., trattandosi di clausola aggiuntiva, la quale non tocca la natura e gli effetti del contratto stesso (salva restando la facoltà del curatore, ove difettino quei requisiti, di esercitare il riscatto, subentrando nel diritto spettante al fallito).

Cass. civ. n. 1895/1975

Il patto di riscatto introduce nella vendita una condizione risolutiva potestativa, il cui avveramento è rimesso alla libera determinazione del venditore e produce l'immediato ritorno della proprietà della cosa al medesimo, senza bisogno di un'apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà. Ciò, mentre distingue il patto di riscatto da quello di retrovendita, che non è sufficiente a far riacquistare al venditore la proprietà della cosa senza una dichiarazione di volontà del compratore, vale a porre in rilievo l'efficacia reale del riscatto convenzionale, nel senso che il patto di riscatto non è legato ai soggetti che lo hanno stipulato, ma può essere ceduto senza il consenso del compratore e — se trascritto — può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell'art. 1504 c.c. Nella vendita con patto di riscatto, la disposizione del secondo comma dell'art. 1504 c.c. secondo cui, in caso di successive alienazioni della cosa, il riscatto dev'essere esercitato nei confronti del terzo acquirente se l'alienazione è stata notificata al venditore, non preclude l'esercizio del riscatto direttamente nei confronti del terzo acquirente nel caso in cui il venditore sia venuto a conoscenza della subalienazione attraverso un mezzo diverso dalla notificazione prevista da detta norma. La portata della disposizione in esame, infatti, in coerenza con la natura reale dell'istituto e i principi informatori di esso, è quella di tradurre in obbligo ciò che, in mancanza della notificazione, sarebbe stata semplice facoltà del venditore.

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