Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore ha voluto bensì vendere, ma autolimitando la propria dichiarazione si è riservato di riscattare. Perciò la condizionalità della
vendita, gli consente di opporre ad ogni terzo, ad ogni successivo acquirente la nullità di ogni successivo acquisto. Non si può incondizionatamente acquistare dal compratore che aveva acquistato un diritto di proprietà risolubile a volontà del venditore.
Nel riscatto di immobili la proprietà del venditore può farsi valere verso ogni successivo acquirente, nessuno dei quali può dire di avere validamente acquistato, poiché il compratore dal titolo trascritto appariva titolare di un diritto risolubile.
Il riscatto è opponibile ai subacquirenti anche se non l'ha loro notificato il venditore e l'ha taciuto il compratore. La trascrizione del patto del riscatto consente al venditore di riscattare in danno di ogni successivo acquirente. Ancor piu grave è del resto e la condizione di chi acquista da donatari, poiché sugl'immobili donati, presso chiunque si trovino, è sempre possibile agire in riduzione per lesione di legittima: qui la pubblicità, la garanzia dei terzi acquirenti è data dal titolo stesso [donazione] onde risulta non essersi ancora diviso l'asse della futura eredità e risulta perciò stesso il pericolo - sino a divisione ultimata - di azioni per lesione di legittima.
Non così nella vendita di cose mobili. Ai successivi acquirenti in buona fede il patto di riscatto può non essere opponibile se essi hanno ignorato la risolubilità dell'acquisto del compratore: tale ignoranza (cioè la buona fede) è titolo di acquisto anche a non domino: art. 1153 cod. civ..
L'art. 1504 cod. civ. fa anche l'ipotesi di un acquirente che lealmente abbia notificato l'acquisto al venditore, riconoscendosi così passibile dell'eventuale riscatto. A tal subacquirente (che lealmente si è manifestato al venditore) deve il venditore notificare il riscatto: deve esercitarlo in confronto suo e non del compratore.
Qui vi è in sostanza una cessione di contratto: il compratore cessionario del contratto è subentrato al primo compratore: perciò il riscatto deve essere esercitato in confronto del secondo compratore. Ma poiché senza il consenso del venditore non poteva il compratore liberarsi dagli obblighi che ha, se la cosa è stata danneggiata o perita, o se comunque il secondo compratore non adempie a quanto deve, il venditore può sempre rivolgersi al primo compratore, eccetto che non sia intervenuto nella vendita, espressamente liberandolo.
Analoga (ma per altre ragioni diversa) è la condizione del proprietario del fondo enfiteutico che lo aliena anche senza consenso del concedente.
In tal caso, comunque possa essere insolvibile l'acquirente del fondo enfiteutico, nessuna responsabilità ha l'enfiteuta alienante, poiché per espressa disposizione di legge l'enfiteuta alienante di regola non ha bisogno di interpellarne ed averne autorizzazione dal concedente (art. 965 cod. civ.), dato che del resto il direttario è realmente garantito dal fondo enfiteutico, di cui può chiedere la devoluzione per il mancato pagamento del canone.