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Articolo 1503 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Esercizio del riscatto

Dispositivo dell'art. 1503 Codice Civile

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spesee di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [1475](1).

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine(2).

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Note

(1) La dichiarazione di riscatto, che è atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.), deve essere accompagnata dalla consegna delle somme che il venditore deve restituire: quando sono presenti entrambi, si produce l'effetto del riscatto di far rirntrare il bene nel patrimonio dell'alienante.
(2) In tal caso non è più sufficiente la consegna del bene ma è necessaria la vera e propria offerta reale (1209 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che il venditore, non in possesso dei mezzi per riscattare il bene, tenga un comportamento incerto nell'intento di assicurarsi il riscatto dilazionando i tempi.

Spiegazione dell'art. 1503 Codice Civile

Decadenza del diritto di riscatto

A pena di decadenza, ad esercitare il riscatto non è sufficiente la dichiarazione di voler riscattare, occorre altresì l'effettivo versamento delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Queste somme che non possono essere oggetto di contestazione (contestabili possono essere soltanto le spese per riparazioni necessarie e quelle che hanno aumentato il valore della cosa) devono essere senz'altro versate al compratore e se questi rifiuta, entro otto giorni dalla scadenza del termine per il riscatto, il venditore (se vuol evitare di decadere dal diritto di riscatto) deve farne offerta reale.


Versamento delle somme

L'art. 1503 cod. civ. ha risolto così, seguendo la migliore dottrina la questione sorta sotto l'impero del codice civile del 1865, quando molti venditori preferivano esercitare il riscatto con la semplice offerta, e rimettendo poi il pagamento alle calende greche. Poiché ne nasceva un giudizio che poteva avere varie vicende, il
termine rigorosamente stabilito dalla legge per l'esercizio del riscatto finiva per allungarsi di molto: e nel riscatto d'immobili bastava trascrivere la citazione dell'offerta di riscatto per inceppare la proprietà nelle mani del compratore. Questo non è più possibile, dal momento che si obbliga giustamente il riscattante al deposito ed offerta reale della somma dovuta per il riscatto.


Riscatto nella vendita di beni immobili

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto sotto pena di nullità.
Non basterebbe la dichiarazione verbale, poiché non vi sarebbe possibilità di trascriverla e di farne avere così notizia ai terzi, ai quali dev'essere fatto conoscere se, come e quando il riscatto è stato esercitato, se il compratore l'ha accettato o se vi ha fatto opposizione. Circostanze facilmente rilevabili dalla trascrizione della dichiarazione di riscatto che perciò, a pena di nullità, dev'essere fatta per iscritto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

359 Notevole importanza pratica riveste l'art. 387 il quale si propone di eliminare le frequenti controversie cui danna luogo i soliti tentativi insidiosi del venditore e del compratore in ordine all'esercizio concreto del diritto di riscatto.
Ho affermato anzitutto che il riscatto deve essere esercitato non con la manifestazione di una seria volontà di riscattare, ma corrispondendo, entro il termine fissato, l'importo delle somme dovute. Restano così adeguatamente salvaguardati gli interessi del compratore.
In secondo luogo, per porre il venditore al riparo da un malizioso rifiuto del compratore quando non è tacitamente determinato l'importo delle riparazioni necessarie e di quelle che hanno aumentato il valore della cosa, ho previsto che, per l'esercizio del riscatto, basta corrispondere il prezzo, le spese e ogni altro legittimo pagamento fatto per la vendita; per il resto del dovuto è evidente che è necessaria sempre la manifestazione di una seria volontà di effettuare il pagamento a liquidazione effettuata. Ammettendo che il riscatto si esercita anche se non sia stato pagato l'importo delle spese necessarie e utili, non si offendono gli interessi del compratore, poiché questi resta in ogni caso garantito mediante il diritto di ritenzione.
In terzo luogo, per il caso di rifiuto da parte del compratore ho previsto l'obbligatorietà di una offerta reale e, potendo accadere che il rifiuto avvenga quando il venditore non è materialmente in grado di fare l'offerta stessa, si faculta il venditore a procedervi entro il quinto giorno dalla scadenza del termine.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

671 L'istituto del riscatto convenzionale è stato mantenuto, in vista di una importante esigenza del venditore bisognoso; esso può anche temperare le conseguenze dell'abolizione dell'azione speciale di lesione, prevista, per la vendita immobiliare, dal codice del 1865. Ben considerati però i punti sui quali insorgono spesso controversie, il nuovo codice introduce, tra l'altro, due norme (art. 1502 del c.c. e art. 1503 del c.c.), di cui la seconda ha l'intento di stroncare un frequente tentativo di speculazione da parte del venditore che, senza avere i mezzi per adempiere alla sostanziale condizione risolutiva (restituzione del prezzo), gioca sulla più o meno seria dichiarazione di voler riscattare; e la prima ha lo scopo di venire incontro al compratore con moderate agevolazioni, qualora l'obbligo di rimborsare gli eventuali miglioranti renda assai oneroso l'adempimento integrale immediato. Perciò è stabilito che la dichiarazione di riscatto (da farsi per iscritto quando ha per oggetto immobili) deve essere accompagnata dai dovuti versamenti già liquidi, la cui offerta reale, in caso di rifiuto o di contestazioni, può e deve farsi entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine. D'altro canto, quando la ritenzione per il rimborso delle spese utili apparisca sproporzionata e gravosa, il giudice può accordare al riscattante una dilazione con le cautele che reputi necessarie. Si è poi opportunamente ridotto a due anni il termine per il riscatto delle cose mobili (art. 1501 del c.c.); ma, in verità, riguardo a queste, l'acquisto di buona fede può rendere effimeri gli effetti reali del patto, salvi sempre gli effetti, obbligatori.

Massime relative all'art. 1503 Codice Civile

Cass. civ. n. 177/1984

Mentre l'art. 1503 c.c., in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, l'art. 8, comma sesto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, pone a carico del retraente nel riscatto agrario l'onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, va individuato, nella sede propria, in base al principio generale cuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilitā per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa.

Cass. civ. n. 3470/1983

A differenza di quanto č stabilito per l'esercizio del riscatto convenzionale, per il quale č espressamente posto a carico del retraente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 c.c.), per il riscatto agrario č posto, invece, a carico del coltivatore l'obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.

Cass. civ. n. 2703/1978

Se nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore, per esercitare validamente il diritto di riscatto, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine stabilito, il prezzo effettivamente ricevuto, la cui dissimulata pattuizione č quella che ha effetto tra le parti (art. 1414, secondo comma, c.c.). Pertanto essi, qualora facciano offerta del prezzo simulato senza integrarla nel termine suddetto, incorrono nella sanzione della decadenza anche nel caso di ignoranza della simulazione, data l'irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione in cui essi sono subentrati al posto del venditore defunto.

Cass. civ. n. 216/1977

Al fine dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art. 1503 c.c., č valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dal falsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volontā, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti.

Cass. civ. n. 1805/1976

Ai sensi dell'art. 1503 secondo comma c.c., il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro deposito ex art. 1210 c.c.

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