(massima n. 2)
In tema di vendita con patto di riscatto, il giudice, chiamato ad accertare se il venditore riscattante abbia o meno adempiuto all'obbligo di rimborsare il prezzo, deve indagare sull'effettiva entitą di quest'ultimo, e, quindi, ove occorra, ricostruire i reciproci crediti e debiti delle parti, traenti origine dal medesimo rapporto di vendita. Detta indagine non richiede un'eccezione di compensazione, in quanto le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale presuppone l'autonomia dei contrapposti rapporti, ma non si applicano quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, risolvendosi in tal caso la controversia in un semplice accertamento di dare ed avere.