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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Delle obbligazioni in solido

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
598 Una serie di disposizioni testuali è precisamente ispirata dal principio, già cennato, della non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi. La ricusazione del giuramento giova a chi l'ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo: l'art. 1305 del c.c. ne estende le conseguenze a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, e nega l'estensione di tali conseguenze a coloro che hanno la medesima posizione giuridica di colui al quale giuramento era stato deferito. La prestazione del giuramento nuoce a colui che l'ha deferito, giova a colui al quale è stato deferito; si hanno effetti estensivi solo nel secondo caso (art. 1305 del c.c.). La costituzione in mora, il riconoscimento del debito, la rinunzia alla prescrizione nuocciono al debitore e giovano al creditore; i loro effetti si estendono ai concreditori, ma non ai condebitori (art. 1308 del c.c., art. 1309 del c.c. e art. 1310 del c.c., terzo comma). L'inadempimento, fatto tipicamente personale, è fonte di conseguenze dannose, e rimane perciò limitato nei suoi effetti alla sfera del suo autore (art. 1307 del c.c.). Si tratta però, in tali casi, di atti o di fatti le cui caratteristiche obiettive permettono di stabilire a priori se essi possono nuocere o giovare ai soggetti del rapporto. In altri casi invece tale accertamento non può compiersi in via assoluta o preventiva; ed allora altra soluzione non vi era se non quella di escludere, in linea di massima, l'effetto estensivo, lasciando agli interessati la valutazione del proprio interesse e quindi la facoltà di opporre gli atti o i fatti in parola, se li ritengano idonei a recare giovamento alla propria sfera. A questo criterio sono informate le norme degli art. 1304 del c.c. e art. 1306 del c.c., concernenti rispettivamente la transazione conclusa e la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido. Il criterio è assoluto per la transazione, in alcuni casi è temperato per la sentenza. Così, quando la sentenza è fondata su eccezioni personali al condebitore, la sua efficacia non va oltre la persona di questo; ed ancora, se il creditore si avvale di una sentenza ottenuta da un concreditore, il debitore può sempre opporgli le eccezioni personali (art. 1306 del c.c., secondo comma).
599 Vi sono inoltre fatti che, per la loro essenza, non sono suscettibili di estensione oltre la sfera di coloro nei cui confronti si verificano. Tale è la sospensione della prescrizione, che è conseguenza sempre di una situazione giuridica particolare al soggetto nel cui favore è disposta: l'effetto di essa perciò non si comunica (art. 1310 del c.c., secondo comma). Altri fatti o atti, per quanto personali ad uno dei condebitori, incidono sul debito riducendolo, e allora giovano a tutti i debitori; così, la novazione (art. 1300 del c.c., primo comma), la remissione (art. 1301 del c.c., primo comma), la compensazione (art. 1302 del c.c., primo comma), la confusione (art. 1303 del c.c., primo comma), quando riguardano soltanto uno dei debitori o uno dei creditori in solido, in realtà estinguono il debito per la parte corrispondente all'interesse che avevano, nel vincolo solidale, il debitore o il creditore nei cui confronti l'atto o il fatto si è compiuto. Da ciò l'altro principio per cui i fatti e gli atti che concernono l'esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi (art. 1300 del c.c. secondo comma, e art. 1301 del c.c., primo comma). La novazione e la remissione di tutto il debito fatte nei confronti di uno solo dei debitori, non avrebbero senso se non estendessero le loro conseguenze verso gli altri: il debitore liberato sarebbe invero tenuto in via di regresso verso i condebitori, se costoro rimanessero ugualmente obbligati non ostante l'intervenuta novazione o la remissione.