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Articolo 1305 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Giuramento

Dispositivo dell'art. 1305 Codice Civile

Il giuramento [2736] sul debito e non sul vincolo solidale(1), deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Note

(1) Il giuramento sul vincolo solidale riguarda tutto ciò che può concernere la natura solidale dell'obbligazione.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio, proprio delle obbligazioni solidali, per cui le vicende riguardanti uno solo dei debitori o creditori in solido del rapporto obbligatorio producono effetti ma solo quelli positivi si estendono agli altri debitori o creditori solidali, mentre quelli negativi non si estendono.

Spiegazione dell'art. 1305 Codice Civile

Comunicabilità degli effetti giovevoli della prestazione o del rifiuto del giuramento. Non comunicabilità di quelli dannosi. Limiti di queste due regole. Posizione del soggetto rispetto al soggetto che ha deferito il giuramento od al quale è stato deferito

In ordine al giuramento, il codice del 1865 distingueva la solidarietà attiva da quella passiva.
In ordine alla prima, stabiliva che essa avesse effetto liberatorio, limitatamente alla parte del creditore che aveva deferito il giuramento: in ordine alla seconda disponeva effetti pieni, all'unica condizione che il giuramento fosse stato deferito sul debito e non sulla solidarietà (articolo #1373#).

Il codice vigente anzitutto limita la disciplina unicamente al caso di giuramento deferito sul debito e non sul vincolo solidale ed in questo caso distingue gli effetti giovevoli da quelli dannosi.

Per i primi si ammette in via di regola che i condebitori o concreditori possono invocare a proprio favore le conseguenze giuridiche della ricusazione fatta dal creditore o debitore o della prestazione del giuramento da parte del condebitore o concreditore.

In ordine ai secondi, invece, si è stabilito che la recusazione del giuramento del condebitore o concreditore o la prestazione di questo del creditore o debitore non nuoccia se non a colui che lo ha deferito o a quegli cui è stato deferito.

Si dice al riguardo nella Relaz. Ministeriale: «la recusazione del giuramento giova a chi lo ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo. Le stesse conseguenze si applicano a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, ma non si estendono a coloro che si trovano nella medesima posizione giuridica di colui al quale il giuramento era stato deferito.» La prestazione del giuramento nuoce a colui che lo ha deferito, giova a colui al quale è stato deferito, si hanno effetti estensivi solo nel secondo caso».

In ordine al giuramento, che pure ha grande analogia con la transazione, si segue un criterio differente da quello seguito per la seconda.

Mentre per questa è demandato alla determinazione positiva del soggetto estraneo alla transazione l'invocarne o meno gli effetti, per il giuramento invece la comunicabilità degli effetti dipende solo dalla posizione giuridica del soggetto, rispetto a coloro fra cui il giuramento si è svolto.

E’ esclusa ogni determinazione volontaria come fattore concretamente influente sugli effetti del giuramento e non può neanche dirsi che sia sempre assicurato che la comunicabilità del fatto sia circoscritta nell'ipotesi di effetti favorevoli ed esclusa nell'altra di effetti dannosi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

56 Sull'argomento delle obbligazioni passivamente solidali e, ancora, da porre in rilievo quanto segue:
a) Al posto dell'ovvio capoverso dell'art. 137 del pro­getto del 1936 (il rifiuto di adesione esclude la conclusione della novazione) si è ritenuto di considerare il caso di novazione parziale, che non era disclplinato dal progetto (art. 42).
b) Non si è fatta dipendere l'efficacia della remis­sione verso tutti i condebitori dalla dichiarazione del debitore, come richiedeva il primo comma dell'art. 139 del progetto
del 1936; basta che il creditore abbia voluto che la remissione riguardi l'intero rapporto (art. 44).
Non si è, poi, riprodotta la seconda parte del suddetto primo comma circa l'effetto della restituzione volontaria del titolo nei confronti del condebitore in solido, essendosi pre­ferito accennarne nell'art. 155.
c) Non si è ritenuto, come si richiedeva da qualcuno, di ammettere, nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, la delazione della quota del debitore liberato (art. 45).
Su questo punto l'art. 139 del progetto del 1936 era stato ingiustamente criticato, perché la detrazione proposta sarebbe stata legittima solo ove la liberazione di uno dei debitori dal vincolo di solidarietà avesse potuto configurarsi come una riduzione dell'obbligo o come liberazione di uno dei condebi­tori, il che non può sostenersi.
d) Si è soppressa dall'art. 143 del progetto del 1936 (cor­rispondente all'art. 1197 cod. civ.) l'eccezione con la quale esso si chiudeva (art. 47).
Questa contemplava una presunzione di rinunzia alla solidarietà derivante dalla continuazione di un pagamento di frutti; ma tale presunzione non persuade, potendo ammettersi che si ricevano i frutti dal singolo debitore, senza l'intenzione­ di rinunziare alla solidarietà relativamente al capitale.
e) Per la soluzione del vecchio problema dell'efficacia della transazione fatta da uno dei condebitori, ho ripreso il concetto affermato dall'art. 1771 cod. civ., disponendo che la transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri se costoro non inten­dono profittarne (art. 48).
Tale disposizione è giustificata dalla esigenza di evitare collusioni tra condebitore e creditore, e dalla necessità di ap­plicare anche qui il principio secondo cui gli effetti degli atti compiuti da un condebiiore si estendono agli altri in quanto questi possano trarne vantaggio. L'esistenza o meno di tale vantaggio viene fatta derivare dal solo giudizio del condebitore, per la difficoltà di poterla affermare in base a dati obiettivi:
il condebitore proffiterà della transazione quando riterrà di poterne avere giovamento.
f) Si è premesso, al primo, il secondo comma dell'art. 145 del progetto del 1936, perché ciò, in base ad un argomento a contrario, avrebbe reso inutile disciplinare gli effetti del rifiuto­ di giuramento da parte di uno dei debitori solidali (art. 49).
Rimaneva, però, da regolare il caso di rifiuto di giura­mento deferito da un condebitore al creditore, il che è stato tatto mercé l'estensione dell'effetto favorevole a tutti i condebitori.
g) Relativamente al regresso tra condebitori (art. 51), si è modificata la dizione del secondo comma dell'art. 146 del progetto del 1936, prevedendo il caso in cui un condebitore è insolvente anziché solo quello in cui diviene insolvente.
Quest'ultima formula allude alla insolvenza successiva al pagamento; ma deve aversi considerazione anche della insolvenza anteriore o contemporanea, salvo, naturalmente, l'apprezzamento e le relative conseguenze di una condotta colposa del debitore che agisce in via di regresso.
Si è poi aggiunto al testo del detto art. 146 un terzo comma, destinato a regolare l'ipotesi di esclusività di interesse di uno dei condebitori.
h) L'espressione "diviene insolvente" si è pure corretta nell'art. 147 del progetto del 1936 (art. 52).
Da questo si è soppresso il capoverso, considerato super­fluo perché la sostituzione del creditore nella situazione che il debitore liberato aveva verso i suoi condebitori, è necessaria conseguenza del contegno del creditore medesimo il quale, liberando uno dei condebitori, ha impedito il regresso verso di lui.
57 Circa le obbligazioni attivamente solidali deve no­tarsi:
a) E' sembrato preferibile (art. 56) coordinare l'effetto della novazione a quello previsto per la remissione, per la compensazione e per la confusione, dato che in tutti i casi si hanno fattispecie di estinzione con mezzi diversi dal pa­gamento.
b) Si è regolato l'effetto verso gli altri creditori della transazione fatta da uno di essi con il comune debitore (arti­colo 60); si è così completato il sistema del progetto della Com­missione reale.
II principio accolto è quello stesso dell'art. 48: la transa­zione si estende ai concreditori in quanto possa loro giovare, ossia in quanto essi dichiarino di volerne profittare.
c) Si è integrato l'art. 151 del progetto del 1936 concernente gli effetti del giuramento, regolandone le conseguenze anche nel caso di giuramento deferito ad uno dei creditori
(art. 61): la prestazione giova a tutti, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale il giuramento è stato deferito.
La base della norma sta sempre nel principio secondo cui gli atti favorevoli sono opponibili a tutti, quelli contrari non pregiudicano.
d) La comunicazione degli effetti di una sentenza ema­nata verso uno solo dei creditori in solido era regolata dal progetto del 1936 (art. 150) nel senso che essa giovava a tutti se di condanna, ma nuoceva se di assoluzione, salvo che fosse fondata su una causa personale al creditore istante.
L'evidente distacco di questa seconda soluzione dai prin­cipi generalmente seguiti e, d'altra parte, il bisogno di evi­tare possibili collusioni ha condotto ad affermare che la
sentenza sfavorevole ottenuta da uno dei creditori in solido ha efficacia soltanto per la parte del creditore contro cui fu emanata (art. 62 secondo capoverso). Per la sentenza
favorevole ad uno dei creditori in solido si è ritenuto oppor­tuno di estenderne l'effetto, senza pregiudizio delle eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno dei creditori (art. 62 primo comma): il principio è troppo ovvio perché possa essere necessaria la sua giustificazione.

Massime relative all'art. 1305 Codice Civile

Cass. civ. n. 26113/2016

Il creditore che conclude una transazione con uno dei condebitori solidali può limitare la propria transazione alla quota gravante su colui che effettua la transazione, liberando solo questi e sciogliendo il vincolo solidale rispetto a lui, ovvero può estenderla all'intera obbligazione ex art. 1305 c.c. e facoltizzando i coobbligati non transigenti a profittarne. E' questione di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) stabilire se i transigenti abbiano compiuto l'una o l'altra scelta.

Cass. civ. n. 3573/2011

II creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l'art. 1305 c.c. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, né al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore.

Cass. civ. n. 1511/1976

L'estensibilità al debitore solidale degli effetti del giuramento prestato dal coobbligato in senso sfavorevole al creditore, prevista dall'art. 1305 c.c., presuppone, oltre che il giuramento non sia stato deferito ad entrambi i condebitori congiuntamente convenuti nello stesso giudizio (in tal caso, infatti, l'autonomia e scindibilità dei singoli rapporti fa sì che ciascuno rimane regolato dall'esito del singolo giuramento), anche che il giuramento medesimo verta sul debito o su circostanze oggettive inerenti alla sua estensione. Ne consegue che il giuramento decisorio prestato dagli eredi di un condebitore solidale, ex art. 2960 secondo comma c.c., sulla notizia dell'estinzione del debito per il quale sia stata eccepita la prescrizione presuntiva, non avendo per contenuto l'obbligazione nella sua oggettività, ma una posizione soggettiva del giurante, non può in alcun caso giovare all'altro coobbligato; e ciò, a maggior ragione quando quest'ultimo, sostenendo in causa la sua totale estraneità al rapporto controverso e, quindi, l'inesistenza di un'obbligazione a suo carico, si sia precluso la possibilità di avvalersi della prescrizione presuntiva, a norma dell'art. 2959 c.c.

Cass. civ. n. 649/1969

Ove il creditore agisca contemporaneamente contro tutti i suoi debitori solidali o contro alcuni di essi, si ha un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le cause rimangono distinte l'una dall'altra; donde la possibilità che la sentenza che definisce tale processo contenga pronunce contrastanti. Così, qualora il creditore abbia deferito, sulla circostanza dell'avvenuta estinzione del credito, giuramento decisorio a tutti i condebitori in solido, il giudice dovrà necessariamente ritenere pienamente provato il fatto rispetto a chi abbia giurato e mandarlo in conformità assolto; mentre potrà non accogliere la domanda nei confronti degli altri litisconsorti che si siano rifiutati di prestare il giuramento.

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