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Articolo 1296 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Scelta del creditore per il pagamento

Dispositivo dell'art. 1296 Codice Civile

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale(1).

Note

(1) Se, nonostante domanda giudiziale di un creditore, il debitore adempie ad un diverso creditore, colui che ha agito in giudizio può scegliere se rivolgersi al creditore cui è stato fatto l'adempimento o proseguire il giudizio verso il debitore.

Ratio Legis

La norma lascia alla libertà del debitore la scelta del destinatario dell'adempimento salvo il caso di giudizio, poichè con questo viene formalmente individuato un creditore cui il debitore è vincolato.

Spiegazione dell'art. 1296 Codice Civile

Libertà di scelta nel pagamento del debito — Limiti

II codice vigente, in conformità di quanto stabiliva il codice del 1865, dispone che il debitore può pagare liberamente all'uno od all'altro dei creditori in solido.

Questa facoltà cessa solo se sia stata proposta domanda giudiziale al pagamento da uno dei creditori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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