Relazione al Libro delle Obbligazioni
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
146 Sono da rilevare, circa la compensazione, le seguenti innovazioni sostanziali al progetto della Commissione reale:
a) Si è esplicitamente dichiarato che la compensazione ha effetto anche se opposta stragiudizialmente (art. 160).
b) Si è chiarito che, per la compensazione giudiziale, il debito opposto in compensazione deve essere di liquidazione non soltanto facile, ma anche pronta (art. 101).
I poteri del giudice sono stati definiti con maggiore precisazione rispetto alle previsioni della Commissione reale. Non basta, infatti, dire che il giudice può pronunziare la compensazione per la parte del debito di cui riconosca l'esistenza, perché, in questo caso, il giudice accerta una compensazione legale; ma occorre affermare che il giudice può sospendere la condanna per il credito liquido sino all'accertamento del credito opposto in compensazione. Questa sospensione è l'effetto tipico della compensabilità ope iudicis; ed è stata, quindi, esplicitamente prevista.
c) Il divieto di compensazione è stato esteso al caso di domanda per il rimborso di valore delle cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato (art. 164): una concezione etica dei rapporti sociali esige che ante omnia sia rimosso l'illecito, non soltanto quando sia possibile la restituzione delle cose sottratte al possesso del proprietario, ma anche quando tale restituzione non sia possibile e sia dovuto il loro valore.
d) La necessità di una intensa tutela del lavoratore [...] mi ha consigliato di dichiarare che il datore di lavoro non può opporre in compensazione i suoi crediti per estinguere i suoi debiti di salari e di stipendi nei limiti in cui questi siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia (art. 165).
La disposizione anticipa una innovazione che mi riprometto di fare nel sistema della impignorabilità dei beni: è mio proposito, infatti, di escludere l'assoggettamento alla esecuzione di una parte del salario e dello stipendio, ed è naturale che da ciò deve discendere anche un divieto di compensazione.
e) L'art. 166 non riporta dall'art. 1290 cod. civ. il principio fatto proprio dalla Commissione reale (art. 219), secondo cui il debitore principale non può opporre in compensazione il debito del creditore verso il fideiussore. La regola è apparsa ovvia e quindi inutile, essendo alla base del rapporto fideiussorio che il debitore principale non può trarre difesa dalla posizione del fideiussore verso il creditore.
Nel resto, l'art. 1290 è stato mantenuto, ed anche esteso al terzo datore d'ipoteca o di pegno.
f) Dell'art. 1295 cod. civ. (art. 224 progetto del 1936) è stata fatta estensione anche alle garanzie personali, per identità di ratio (art. 170).
147 Si è, infine, regolata l'ipotesi di compensazione volontaria, nel doppio senso della disponibilità successiva e preventiva delle regole concernenti i presupposti della compensazione (art. 171). Si allude qui alle regole della reciprocità, della omogeneità, della esigibilità dei crediti, e a quelle altre che possono considerarsi ugualmente stabilite per ragioni di interesse privato.
Sembra inutile illustrare l'art. 171 suddetto, che corrisponde a principi generalmente ammessi e, che, quanto al patto di preventiva determinazione delle condizioni di tale compensazione, trova varie applicazioni pratiche come, ad esempio, nel caso di conto corrente. Questo patto, ciò è ovvio, opera su un terreno diverso da quello nel quale agisce la rinuncia preventiva alla compensazione prevista dall'art. 164 n. 4, che esclude, anziché disciplinare, la elisione dei contro crediti; pertanto l'affermazione della sua validità non è inutile ripetizione.
Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
575 Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto del requisito dell'omogeneità della prestazione, maggiore di quello che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, seconda comma, cod. civ. del 1865). Si è poi reso omaggio all'autonomia delle parti ammettendo che esse possano derogare preventivamente alle regole della compensazione legale o giudiziale (
art. 1246 del c.c.], n. 4 e
art. 1252 del c.c., secondo comma); derogabilità questa ovviamente governata dai principi cui l'autonomia privata è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d'interesse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dalla legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può essere superato dal patto privato. La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due debiti (
art. 1242 del c.c., primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle parti, e così deve sempre eccepirsi, mentre il giudice non può rilevarla d'ufficio.