La compensazione non si verifica [1830] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [978 ss] o di pegno [2800] su uno dei crediti [2917](1).
Note
(1)
La norma opera solo se pegno ed usufrutto sono già stati costituiti quando la compensazione legale può operare, cioè dal momento in cui i crediti coesistono.