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Articolo 1189 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Pagamento al creditore apparente

Dispositivo dell'art. 1189 Codice Civile

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche(1), è liberato(2) se prova di essere stato in buona fede(3).

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

Note

(1) L'apparente legittimazione costituisce presupposto oggettivo di applicazione della norma. Quest'ultima deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1188 del c.c. e, pertanto, si applica anche agli altri soggetti legittimati a ricevere la prestazione secondo tale disposizione.
(2) La liberazione comporta l'ulteriore effetto tipico di consentire al debitore di esigere la prestazione cui ha diritto.
(3) La buona fede costituisce il presupposto soggettivo di applicazione della norma e si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l'adempimento, che non sarebbe legittimo, è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati. Tuttavia, il legislatore tutela anche il reale creditore cui è consentito agire contro il creditore apparente per la restituzione dell'indebito (2033 c.c.).

Brocardi

Falsus creditor

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

75 II pagamento può essere fatto anche al creditore apparente in base all'art. 1242 cod. civ. Questo articolo, che è stato integralmente fatto proprio dalla Commissione reale (art. 17), andava, invece, sottoposto ad una revisione, sia dal lato formale, che dal lato sostanziale.
V'era, anzitutto, da sopprimere l'equivoca espressione "possesso del credito"; e la si è sostituita infatti (art. 84) mercé la frase "persona che in base a circostanze obbiettive apparisca creditore". Questa sostituzione vuole significare che, per determinare se si è di fronte ad un creditore apparente, devono apprezzarsi concrete manifestazioni di esercizio in fatto del diritto di credito; manifestazioni che dovranno avere i caratteri della univocità.
Nel codice, e nel progetto del 1936, si considerava valido il pagamento fatto al creditore apparente solo se vi fosse stata buona fede del debitore: ma è sembrato necessario equiparare alla mala fede la colpa del debitore, perché, se questi usando la diligenza normale avrebbe potuto conoscere l'appartenenza ad altri della effettiva titolarità del credito, è giusto che ne risulti un obbligo di riparare le conseguenze della negligenza in cui egli incorse, mediante un nuovo adempimento verso il creditore effettivo. In questo caso la buona fede o la mancanza di colpa è costitutiva del diritto del debitore a vedere affermata la sua liberazione; perciò egli dovrà dimostrare di essersi comportato diligentemente nell'atto del pagamento e di essersi trovato di fronte a circostanze dalle quali univocamente si sarebbe potuta desumere l'appartenenza del credito al destinatario del pagamento.
Si sono, infine, regolati i rapporti tra creditore apparente e creditore vero, con il richiamo delle norme comuni sulla ripetizione dell'indebito: ed è sembrato inutile, data la nuova formulazione dell'articolo, riprodurre l'art. 1242 cod.civ. nella parte in cui dichiara la validità del pagamento anche se il creditore apparente abbia sofferto in seguito l'evizione.

Massime relative all'art. 1189 Codice Civile

Cass. civ. n. 4589/2023

La deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, integra un'eccezione in senso stretto; come tale, l'allegazione del fatto estintivo del diritto fatto valere dal creditore è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Cass. civ. n. 19936/2022

L'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall'accipiens dopo che egli l'abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice.

Cass. civ. n. 14981/2022

La volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno, manifestata dall'assicuratore sociale al solo danneggiato cui abbia corrisposto l'indennizzo, è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento solo se risulti che quest'ultimo, al momento del pagamento, fosse a conoscenza dell'avvenuta surrogazione, applicandosi, in caso contrario, l'art. 1189 c.c.

Cass. civ. n. 29491/2019

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c, in deroga alla regola dell'inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del "solvens", può agire per ottenere, previa dimostrazione dell'ammontare del danno da occupazione "sine titulo", la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione.

Cass. civ. n. 27795/2019

Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l'atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell'ente.

Cass. civ. n. 9758/2018

Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens".

Cass. civ. n. 6563/2016

Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Nella specie, in riforma della sentenza impugnata, la S.C. ha escluso l'operatività del menzionato principio in favore del Comune, che, ignorando le risultanze catastali, aveva corrisposto il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva ai precedenti proprietari in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che nel relativo giudizio avesse eccepito il loro difetto di legittimazione attiva o integrato il contraddittorio nei confronti dell'attuale proprietario, nonostante le diffide già ricevute da quest'ultimo, munito di titolo contrattuale già trascritto, la cui validità era in corso di accertamento giudiziale).

Cass. civ. n. 15339/2012

In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del "solvens", facendo sorgere in quest'ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell' "accipiens".

Cass. civ. n. 24696/2009

Ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'art. 1189 c.c., deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell'individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell'eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva).

Cass. civ. n. 26052/2008

In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti dagli organi sociali, in caso di persona giuridica sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa; è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 17484/2007

L'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio sia all'ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ove quest'ultimo abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto applicabile la citata norma, atteso che due degli intimati e il controricorrente — pur in difetto di ogni rapporto contrattuale tra la società assicuratrice ricorrente e i predetti, essendosi questi ultimi limitati a sottoscrivere delle semplici proposte di assicurazione e di cessione di polizza non seguite dall'accettazione della ricorrente — avevano effettuato pagamenti in buona fede, nella ragionevole convinzione di essere a tanto obbligati, nelle mani di un soggetto, l'agente della società assicuratrice, che appariva legittimato alla riscossione nell'interesse della società preponente anche per le assicurazioni da stipulare, in base a circostanze univoche, operando egli in locali aventi il segno distintivo della società ed utilizzando lo stesso carta intestata e moduli dell'impresa assicuratrice).

Cass. civ. n. 20906/2005

In relazione alla norma di cui all'art. 1189 c.c., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera quaestio facti le cui conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto, ha ritenuto che la sentenza di merito impugnata — perciò confermata — fosse conforme al principio di diritto enunciato e logicamente motivata, essendo stato con la stessa affermato che, in relazione al caso dedotto in giudizio, poiché da circa un anno e mezzo era stata data idonea pubblicità sia alla misura cautelare del sequestro dell'azienda che alla nomina del custode, la ditta debitrice non aveva agito con la normale diligenza ed era da ritenere in colpa per avere effettuato l'adempimento della prestazione a soggetto non legittimato a riceverla, sicché doveva essere esclusa l'ipotesi del pagamento liberatorio a favore di rappresentante apparente della ditta creditrice).

Cass. civ. n. 17742/2005

In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria. Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

Cass. civ. n. 3893/2000

In tema di pagamento al creditore apparente, al fine di escludere la buona fede del debitore e la conseguente applicabilità del principio sancito — a tutela dell'affidamento del debitore stesso —dalla norma di cui all'art. 1189 c.c., qualora quest'ultimo, nell'eseguire il pagamento, dimostri di avere corrisposto al creditore apparente (o a chi appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore) somma idonea all'estinzione del debito, e l'attore, titolare del credito della cui estinzione si controverte, controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, è sull'attore che incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto che lo giustifica, intercorso — in ipotesi — tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.

Cass. civ. n. 4637/1996

L'art. 1189 codice civile — a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza — è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione, per cui viene meno la configurabilità di un adempimento civilmente sanzionabile — non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.

Cass. civ. n. 7860/1995

Poiché il pagamento eseguito al rappresentante apparente del creditore libera il debitore in buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., (al pari del pagamento fatto al creditore apparente) solo se l'apparenza sia giustificata da circostanze univoche e concordanti imputabili al comportamento del creditore, deve ritenersi che il pagamento fatto all'agente di una società sfornito di poteri di rappresentanza può avere efficacia liberatoria solo se il debitore sia stato indotto in errore dal comportamento degli organi sociali che abbiano più volte consentito all'agente senza rappresentanza di compiere atti giuridici in nome e per conto della società.

Cass. civ. n. 6859/1993

Il debitore che in origine versa in una situazione di buona fede nei confronti del creditore apparente non può, nel corso del rapporto, sottrarsi ai suoi obblighi in considerazione di una sua soggettiva diversa rappresentazione della realtà giuridica sulla individuazione dell'accipiens non ancorata a circostanze obiettive certe e incontroverse.

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Federici S. chiede
sabato 26/09/2020 - Marche
“Buongiorno, ho preso in affitto tramite agenzia immobiliare un laboratorio, ho pagato regolarmente il proprietario tramite bonifici dietro fattura poi come terzo pignorato ho pagato al tribunale altri debiti del proprietario dell'immobile. Dopo un anno e mezzo il 25 luglio 2020, mi è arrivata una notifica da parte del custode giudiziario con la quale mi comunica che quell immobiliare risultava già pignorato da ottobre 2018. Mi chiede di versare i canoni al tribunale della procedura esecutiva e mi chiede anche di versare altri 15600,00 degli affitti arretrati (che ho già pagato in maggior parte come terzo pignorato). Oltre alla liberazione dell immobile. Il mio legale non è molto esperto, e abbiamo ottenuto con una richiesta al giudice esecutivo solo una proroga allo sgombero fino a novembre 2020. Devo pagare due volte l'affitto?”
Consulenza legale i 02/10/2020
Va premesso che il comma 7 dell’art. 560 del c.p.c. vieta espressamente al debitore di dare in locazione l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
La giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 16375/2009) ha chiarito che la locazione di un bene sottoposto a pignoramento, stipulata senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione in violazione dell'art. 560 c.p.c., non comporta l'invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegnatario; il contratto così concluso non pertiene al locatore/proprietario esecutato, ma al locatore/custode, e le azioni da esso scaturenti devono essere esercitate dal custode.
Ora, il presente quesito può essere risolto sulla base dell’art. 1189 del c.c., riguardante il pagamento al creditore apparente. La norma prevede che “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”. Inoltre, chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
In proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n. 17044/2017) ha statuito che “il pignoramento dell'immobile effettuato (e trascritto) anteriormente alla locazione è inopponibile al conduttore che ignori il vincolo pregiudizievole da cui è affetto l'immobile, con la conseguenza che il pagamento dei canoni eseguito in buona fede dal conduttore medesimo in favore del debitore esecutato ha effetti liberatori ai sensi dell'art. 1189 c.c.” (nel nostro caso, oltretutto, una parte dei canoni è stata oggetto di pignoramento presso terzi ad opera di creditori del debitore).
La stessa sentenza ha altresì ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano “escluso [...] che la trascrizione del pignoramento costituisca anche per il conduttore mezzo di pubblicità idoneo ai fini della conoscenza della esecuzione sull'immobile”.
Pertanto, il conduttore nel nostro caso non deve ritenersi tenuto a pagare nuovamente i canoni già corrisposti.