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Articolo 1183 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Tempo dell'adempimento

Dispositivo dell'art. 1183 Codice Civile

(1)Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185.

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi [80](2).

Note

(1) La norma si riferisce alle obbligazioni ad esecuzione istantanea, per le quali è necessario stabilire il tempo di adempimento.
(2) L'art. 1187 del c.c. indica le regole di computo dei termini.

Ratio Legis

La norma concerne il termine di scadenza dell'obbligazione, che si distingue dal termine come elemento accidentale del contratto, dal quale si fa decorrere la produzione o la cessazione degli effetti del negozio.
Il legislatore sancisce il principio per cui il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine. Se però è necessario fissarlo, l'individuazione ne è rimessa alla volontà delle parti o del giudice.

Brocardi

Cum potuerit
Cum solvendi tempus obligationi additur, nisi eo praeterito, peti non potest
Dies
Dies a quo
Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur
Dies ad quem
Dies solutionis
Favor creditoris
In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur
Nihil peti potest ante id tempus quo per rerum naturam persolvi possit
Novissimus totus dies completus esse debet
Tempus destinatae solutionis
Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

68 Trattando del tempo dell'adempimento, ho ritenuto che non fosse il caso di ripetere l'art. 116 del progetto del 1936 (art. 1172 cod. civ.) destinato a precisare l'effetto del termine attraverso una enunciazione priva di rilevanza pratica.
69 A proposito delle obbligazioni senza termine ho ammesso (cpv. dell'art. 78) che il giudice possa fissare la data dell'adempimento anche quando questa è rimessa alla volontà del creditore; il debitore ha diritto di vedere eliminata l'incertezza del tempo in cui deve adempiere, allo stesso titolo per il quale il creditore ha diritto a ottenere che si rimuova l'incertezza del tempo dell'adempimento quando la determinazione di questo e rimessa alla volontà del debitore.
71 
Il diritto di esigere prima della scadenza del termine è stato limitato all'ipotesi in cui questo è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 80): infatti, quando l'ese-
cuzione dell'obbligazione è differita nell'interesse del creditore, il debitore non ha titolo per invocare il beneficio di tutto il termine, che è stato dato, non per agevolare l'adempimento, ma per esigenze particolari del creditore. E' in re, allora, che il debitore debba tenersi pronto ad adempiere appena il creditore domandi l'esecuzione dell'obbligazlone, come si verifica nell'analoga situazione prevista nell'art. 1860 cod, civ. in tema di deposito (art. 640 del presente progetto).
72 
Dall'art. 120 del progetto della Commissione reale è stato eliminato il richiamo del fallimento come causa di decadenza dal termine, perché le conseguenze relative devono essere disciplinate nel codice di commercio (art. 81).
Si è soppresso il capoverso del detto art. 120 che, nonstante l'inadempienza del debitore al pagamento di un anno di interessi, ammette la possibilità di dilazione anche se il creditore abbia già messo in mora il debitore: la disposizione concede troppo a quest'ultimo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

562 L'assegnazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione può essere fatta dall'autorità giudiziaria non soltanto nei casi classici dell'art. 1173 del c.c. del 1865, ma anche quando ciò è richiesto dagli usi (art. 1183 del c.c. primo comma) o se il termine è rimesso alla volontà del creditore. E' stato concesso il potere di esigere la prestazione prima della scadenza quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 1185 del c.c., primo comma); se il pagamento è avvenuto contra ius prima del termine, ferma l'irripetibilità del capitale, il debitore può chiedere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185 del c.c. secondo comma). La critica fatta alla disposizione dell'art. 1174 del c.c.del 1865, in quanto negava la ripetizione del pagamento eseguito innanzi tempo, ha potuto essere superata per la ragione che, in definitiva, il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo. Si è risolta poi in senso favorevole la questione concernente la prestazione dell'interusurium nel caso in cui il pagamento anticipato è stato fatto per errore, essendosi considerato che in tal caso si ha un'ipotesi di indebito arricchimento del creditore a danno del debitore. Le regole generali sul computo dei termini sono fissate, in via suppletiva, nell'art. 1187 del c.c., mediante la generalizzazione dell' art. 2963 del c.c., che del resto è estensivo delle norme poste dagli art. 14 del c.p., art. 180 del c.p.p., art. 155 del c.p.c., 41 legge cambiaria. Il giorno festivo, secondo l'art. 2963 del c.c., non è calcolato soltanto se cade nell'ultimo giorno del termine; nell'art. 1187 del c.c. però si sono richiamati gli usi eventualmente diversi, sorti specialmente per le scadenze in fiera.

Massime relative all'art. 1183 Codice Civile

Cass. civ. n. 14243/2020

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.

Cass. civ. n. 10222/2020

Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.

Cass. civ. n. 8640/2020

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)

Cass. civ. n. 3581/2020

I compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. (In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt. 97 Cost. e 1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

Cass. civ. n. 28275/2019

In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2014).

Cass. civ. n. 21647/2019

Se il contratto preliminare non stabilisce il termine per la stipula del contratto definitivo, per accertare l'inadempimento di una parte non è sempre necessario chiedere al giudice di fissare il termine ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c., dovendosi valutare se il tempo trascorso tra la conclusione del preliminare e la richiesta di adempimento è oggettivamente congruo in relazione al caso specifico.

Cass. civ. n. 25606/2015

Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.

Cass. civ. n. 15709/2013

Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione.

Cass. civ. n. 14463/2011

Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur"). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Cass. civ. n. 11774/2007

La disciplina di cui all'art. 1183 c.c. è da ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di apposizione del termine cosiddetto cum voluerit la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all'interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art. 1183 c.c. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un'autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 3251/2007

Ove per l'adempimento di un'obbligazione (nella specie, di consegna) risulti fissato un termine, il cui inizio venga fatto dipendere da due diversi eventi (nel caso, notificazione o comunicazione), è quello di questi due che si verifica per primo a segnarne la decorrenza.

Cass. civ. n. 10279/2005

Nel caso in cui le parti pattuiscano un termine per l'adempimento e poi un secondo termine (che proroga il primo), se alla scadenza di questo esse non manifestano volontà di recedere dal contratto o, comunque, disinteresse ai rispettivi adempimenti, deve presumersi che il ritardo rispetto al secondo termine è stato tollerato dai contraenti, con la conseguenza che le reciproche obbligazioni sono rimaste senza un termine per adempiere, per cui ciascuno dei creditori può, in forza dell'art. 1183 c.c., pretendere immediatamente la prestazione dovutagli per la quale era trascorso il termine contrattuale per l'adempimento, nel qual caso il ritardo del debitore, trascorso il tempo materiale necessario per l'esecuzione, può essere apprezzato come inadempimento colpevole.

Cass. civ. n. 1149/2003

In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata.

Cass. civ. n. 12092/1995

Il potere del giudice di valutazione della congruità del termine assegnato alla parte inadempiente per adempiere è esercitabile soltanto in rapporto alla diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, ma non in rapporto all'invito ad adempiere previsto dall'art. 1183 c.c., che prevede, in mancanza di determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, la possibilità per il creditore di esigerla immediatamente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del merito, la quale, relativamente ad un contratto preliminare di vendita, aveva ritenuto che l'invito ad adempiere rivolto al promissario acquirente, non qualificabile come diffida ad adempiere, conteneva un termine incongruo, avuto riguardo al fatto che il saldo, di non trascurabile entità, non poteva approntarsi senza congruo preavviso).

Cass. civ. n. 4841/1989

Nell'ipotesi in cui il contratto attribuisca ad una parte, contro il pagamento di una penale, la facoltà di eseguire la propria prestazione oltre un certo termine, la scadenza di questo comporta, nonostante la previsione di quel corrispettivo, l'immediata esigibilità della prestazione, salvo che con la pattuizione predetta le parti abbiano voluto attribuire al debitore la facoltà di adempiere in un termine rimesso soltanto alla sua volontà, nel qual caso peraltro, ancorché il creditore non abbia chiesto la fissazione giudiziale del termine ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1183 c.c., il giudice del merito può nondimeno ritenere inadempiente il debitore ove, al momento della richiesta di adempimento del creditore, sia già decorso un congruo intervallo temporale.

Cass. civ. n. 158/1986

Il ritardo tollerato dal creditore nell'adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali atteso che tale tolleranza può in qualunque momento cessare con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale è trascorso il termine contrattuale di adempimento. Pertanto, dopo la dichiarazione con la quale il creditore recede dalla precedente tolleranza e trascorso il tempo materialmente necessario per l'esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colpevole. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto inadempiente il lavoratore il quale aveva ritardato nel versare al datore di lavoro somme di danaro riscosse per suo conto, nonostante che in passato tale ritardo fosse stato tollerato; la Suprema Corte — nel confermare in tale parte la sentenza impugnata — ha affermato il suddetto principio di diritto).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1183 Codice Civile

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S. B. chiede
mercoledì 15/05/2024
“buonasera.
ho eseguito con la mia azienda un contratto di noleggio lungo termine con la società Alfa (acconto già versato).
Nel contratto non è stato inserito la data di consegna del veicolo,(solo verbalmente) ma a distanza di 18 mesi, nessuno sa dirmi quando viene consegnata la vettura in riferimento al contratto.
ci sono dei termini idi legge oppure possono consegnare a data da definirsi?
potete fornirmi delle indicazioni-
grazie.
in attea di un vostro riscontro.
saluti”
Consulenza legale i 29/05/2024
In materia di consegna del veicolo, l’art. 6 delle condizioni generali di contratto - accettate dal cliente nel nostro caso - stabilisce che “la data di consegna del veicolo, indicata in scheda d’ordine, è quella comunicata dal fornitore a [Alfa], tale data è da ritenersi puramente indicativa e non perentoria”.
L’articolo prosegue aggiungendo che “inoltre [Alfa] comunicherà al Cliente eventuali variazioni nella consegna, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero dette variazioni”.
Tuttavia, nel caso descritto nel quesito:
  1. nella scheda d’ordine non è stata indicata alcuna data di consegna;
  2. stando a quanto riferito, non sono state comunicate neppure le “eventuali variazioni nella consegna”, in primis perché - appunto - non è mai stata formalmente indicata alcuna data di consegna, e in secondo luogo perché la società Alfa (nome di fantasia) non ha fornito alcuna indicazione circa la presumibile data di consegna del veicolo.

Da un punto di vista legislativo, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 1183 c.c., il quale al primo comma prevede che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.
Ci si può chiedere, innanzitutto, se questa particolare disposizione sia applicabile al nostro caso: il cliente può pretendere immediatamente la consegna (e quindi, eventualmente, chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento in caso di esito negativo della richiesta), visto che non risulta in realtà indicato alcun termine?
Nella clausola delle condizioni generali di contratto appena esaminata, peraltro, è evidente l’intenzione della società Alfa di liberarsi da responsabilità “scaricando” sul fornitore l’indicazione dei tempi di consegna del veicolo.
Ad ogni modo, il primo comma dell’art. 1183 c.c. prosegue stabilendo che “qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Anche il secondo comma della norma in esame prevede il ricorso al giudice nel caso in cui il termine per l'adempimento sia rimesso alla volontà del debitore.

Ora, la giurisprudenza, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del contratto preliminare, ha ricordato (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 23/08/2019, n. 21647) "la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poiché ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento".
Sul punto la Suprema Corte precisa che tale apprezzamento va fatto sulla base del tempo trascorso, il quale deve essere “oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio”.

Nel caso che ci occupa, parrebbe proprio che il tempo decorso dalla conclusione del contratto sia tale da legittimare una richiesta di adempimento, ovvero di immediata consegna del veicolo.
Tuttavia, poiché la consulenza resa in questa sede non può che avere carattere orientativo e non può certo sostituirsi all’attività di un avvocato, si consiglia di rivolgersi al più presto a un legale con il quale concordare la strategia difensiva da attuare.