Cass. civ. n. 14243/2020
In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza.
Cass. civ. n. 10222/2020
Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
Cass. civ. n. 8640/2020
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)
Cass. civ. n. 3581/2020
I compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. (In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt.
97 Cost. e
1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni).
Cass. civ. n. 28275/2019
In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2014).
Cass. civ. n. 21647/2019
Se il contratto preliminare non stabilisce il termine per la stipula del contratto definitivo, per accertare l'inadempimento di una parte non è sempre necessario chiedere al giudice di fissare il termine ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c., dovendosi valutare se il tempo trascorso tra la conclusione del preliminare e la richiesta di adempimento è oggettivamente congruo in relazione al caso specifico.
Cass. civ. n. 25606/2015
Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.
Cass. civ. n. 15709/2013
Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione.
Cass. civ. n. 14463/2011
Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur"). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.
Cass. civ. n. 11774/2007
La disciplina di cui all'art. 1183 c.c. è da ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di apposizione del termine cosiddetto
cum voluerit la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all'interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art. 1183 c.c. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un'autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 3251/2007
Ove per l'adempimento di un'obbligazione (nella specie, di consegna) risulti fissato un termine, il cui inizio venga fatto dipendere da due diversi eventi (nel caso, notificazione o comunicazione), è quello di questi due che si verifica per primo a segnarne la decorrenza.
Cass. civ. n. 10279/2005
Nel caso in cui le parti pattuiscano un termine per l'adempimento e poi un secondo termine (che proroga il primo), se alla scadenza di questo esse non manifestano volontà di recedere dal contratto o, comunque, disinteresse ai rispettivi adempimenti, deve presumersi che il ritardo rispetto al secondo termine è stato tollerato dai contraenti, con la conseguenza che le reciproche obbligazioni sono rimaste senza un termine per adempiere, per cui ciascuno dei creditori può, in forza dell'art. 1183 c.c., pretendere immediatamente la prestazione dovutagli per la quale era trascorso il termine contrattuale per l'adempimento, nel qual caso il ritardo del debitore, trascorso il tempo materiale necessario per l'esecuzione, può essere apprezzato come inadempimento colpevole.
Cass. civ. n. 1149/2003
In tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora la controparte
ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata.
Cass. civ. n. 12092/1995
Il potere del giudice di valutazione della congruità del termine assegnato alla parte inadempiente per adempiere è esercitabile soltanto in rapporto alla diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, ma non in rapporto all'invito ad adempiere previsto dall'art. 1183 c.c., che prevede, in mancanza di determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, la possibilità per il creditore di esigerla immediatamente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del merito, la quale, relativamente ad un contratto preliminare di vendita, aveva ritenuto che l'invito ad adempiere rivolto al promissario acquirente, non qualificabile come diffida ad adempiere, conteneva un termine incongruo, avuto riguardo al fatto che il saldo, di non trascurabile entità, non poteva approntarsi senza congruo preavviso).
Cass. civ. n. 4841/1989
Nell'ipotesi in cui il contratto attribuisca ad una parte, contro il pagamento di una penale, la facoltà di eseguire la propria prestazione oltre un certo termine, la scadenza di questo comporta, nonostante la previsione di quel corrispettivo, l'immediata esigibilità della prestazione, salvo che con la pattuizione predetta le parti abbiano voluto attribuire al debitore la facoltà di adempiere in un termine rimesso soltanto alla sua volontà, nel qual caso peraltro, ancorché il creditore non abbia chiesto la fissazione giudiziale del termine ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1183 c.c., il giudice del merito può nondimeno ritenere inadempiente il debitore ove, al momento della richiesta di adempimento del creditore, sia già decorso un congruo intervallo temporale.
Cass. civ. n. 158/1986
Il ritardo tollerato dal creditore nell'adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali atteso che tale tolleranza può in qualunque momento cessare con la conseguenza di rendere immediatamente esigibile la prestazione per la quale è trascorso il termine contrattuale di adempimento. Pertanto, dopo la dichiarazione con la quale il creditore recede dalla precedente tolleranza e trascorso il tempo materialmente necessario per l'esecuzione della prestazione, ogni ulteriore ritardo del debitore costituisce inadempimento colpevole. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto inadempiente il lavoratore il quale aveva ritardato nel versare al datore di lavoro somme di danaro riscosse per suo conto, nonostante che in passato tale ritardo fosse stato tollerato; la Suprema Corte — nel confermare in tale parte la sentenza impugnata — ha affermato il suddetto principio di diritto).