(massima n. 3)
Le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma secondo, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero «non rilevabili d'ufficio» e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni «in senso lato» o «improprie». (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).