(massima n. 2)
I compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attivitą svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. (In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimitą fondato sugli artt.
97 Cost. e
1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni).