Qualora vi siano più eredi che hanno accettato con
beneficio di inventario ciascuno di essi può scegliere di intraprendere la procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art.
498 del codice civile con ciò imponendola agli altri.
Qualora più eredi abbiano iniziato la procedura di liquidazione concorsuale vale il
principio della prevenzione al fine di individuare quale procedura dovrà essere portata a termine.
La scelta se procedere con la liquidazione individuale (art.
495 del codice civile) o concorsuale spetta all'erede che per primo agisce.
Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti di cui di cui all'art.
498 2° comma del codice civile.
Nel caso in cui l'erede non adempia all'obbligo di convocare gli altri eredi:
- secondo parte della dottrina
decadrebbe dal beneficio di inventario;
- secondo altra dottrina si avrebbe l'invalidità della procedura e l'obbligo per l'erede che ha agito per primo di risarcire l'eventuale danno provocato agli altri coeredi.
La convocazione degli altri eredi rileva in quanto le delibere relative alla procedura devono essere prese secondo le norme della comunione in generale e dunque gli altri coeredi possono influire sull'attuazione della procedura stessa.
Qualora insorgano controversie tra i coeredi relativamente alla procedura le stesse dovranno essere risolte dall'autorità giudiziaria.