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Articolo 431 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

Dispositivo dell'art. 431 Codice Civile

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione [429] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [324 c.p.c.](1).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [133 c.p.c.] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [432].

Note

(1) Automatico effetto della pronuncia e del successivo passaggio in giudicato della sentenza sarà:
- per l'interdetto, il (ri)acquisto della capacità di agire, e
- per l'inabilitato, l'ampliamento della stessa capacità prima ablata con sentenza.
Inoltre, vi sarà la conseguente perdita del potere di rappresentanza prima in capo al tutore, o la perdita del potere di assistenza in capo al curatore del (già) inabilitato.

Spiegazione dell'art. 431 Codice Civile

Contrariamente ad altre diverse tendenze manifestatesi, si è disposto che la sentenza disponente la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione produce i suoi effetti soltanto dal passaggio in cosa giudicata.
Non è sembrato, infatti, che ricorressero qui ragioni per discostarsi dalla tendenza generalmente qui seguita e diretta ad evitare, nel limite del possibile, che nelle more del giudizio, a causa della contraddittorietà delle sentenze via via emanate, si faccia luogo a ripetuti mutamenti nella capacità dell' interdetto, quali appunto si potrebbero verificare nel caso di accoglimento del principio della operatività immediata delle sentenze di revoca anche non definitive. Il rigore di una simile norma è stato tuttavia sensibilmente attenuato, essendosi al tempo stesso stabilito che, quali che possano essere state le vicende processuali della domanda di revoca, una volta questa accolta con provvedimento passato in cosa giudicata, si debbano aver per validi gli atti compiuti dopo di essa dall'interdetto o dal suo tutore o dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità.
"Nella specie", chiarisce il Guardasigilli nella sua relazione al Re, invero, "non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 2 dello stesso art. 431".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

212 In ordine all'art. 431 del c.c. non si è seguito il suggerimento di far retroagire al momento della domanda gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Nella specie, in vero, non si tratta di applicare i comuni principi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 2° dello stesso art. 431.

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Valeria C. chiede
giovedģ 05/05/2011 - Lazio

“Una sentenza produce effetti dal momento della decisione in camera di consiglio o dalla data di deposito in cancelleria? In base ad una sentenza che mi ha attribuito l'intera proprietà di un appartamento, di cui ero fino a quel momento comproprietaria, il Comune di Roma pretende il pagamento per intero dell'ICI dalla data della decisione in camera di consiglio e non dalla data di deposito in cancelleria (vi sono alcuni mesi di differenza).
Grazie
Valeria Castelli”

Consulenza legale i 06/05/2011

La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa in cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 133 del c.p.c., primo comma, deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell’originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l’esistenza giuridica dell’atto (Cass. Civ., sentenza n. 5855 del 2000; Cass. Civ., sentenza n. 2084 del 1992).

Il dispositivo, prima di detta formalità, è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività.

Una sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 del c.p.c. ma la disciplina dell'esecuzione provvisoria trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 21367 del 2004).

Poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia (v. in Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4059), nel caso di specie, prima del definitivo passaggio in giudicato, la sentenza acquista un'efficacia in senso lato e sembrerebbe più corretto che il Comune faccia decorrere la debenza dell’imposta solo dal momento dell’effettivo trasferimento di proprietà, ergo, dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 324 del c.p.c. e art. 2909 del c.c..