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Articolo 195 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Prelevamento dei beni mobili

Dispositivo dell'art. 195 Codice Civile

(1)Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione [179, lett. a)] o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione [179, lett. b)](2). In mancanza di prova contraria si presume [2727] che i beni mobili facciano parte della comunione.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 74 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Si è stabilito, ad esempio, che -in tema di imposta sulle successioni- il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato pur nel regime di comunione legale dei beni soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, che esso "entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c. se ancora sussistente al momento dello scioglimento della stessa determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 195 Codice Civile

Cass. civ. n. 7372/2003

Una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, va escluso che continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione relativa ai beni che sono nella disponibilità esclusiva di uno di essi che non sia in grado di dimostrare con atto di data certa la proprietà individuale. Occorre infatti distinguere la presunzione di comproprietà posta dall'art. 195 c.c. che riflette i rapporti tra i coniugi, dalla presunzione posta dall'art. 197, che riguarda l'interesse dei terzi a non vedersi pregiudicata la possibilità di avvalersi degli effetti della presunzione medesima dall'avvenuto scioglimento della comunione rimesso alla esclusiva volontà dei coniugi ed attuato con il prelevamento effettuato da ciascuno di essi. Invero tra i coniugi il prelevamento dei beni effettuato da uno di essi sancisce il superamento della presunzione di comunione solo se avvenuto in accordo con l'altro, mentre nei riguardi dei terzi la presunzione di comproprietà dei beni non può continuare ad essere riferita a tutti i beni nell'esclusiva disponibilità del coniuge separato che li possiede, per il solo fatto che questi non sia in grado di dimostrarne la proprietà esclusiva con atto di data certa. Pertanto, il terzo che voglia avvalersi della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati, prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e divisione del patrimonio, per potersi avvalere della presunzione stabilita dall'art. 197 c.c. deve dimostrare che il bene in contestazione sia stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa.

Cass. civ. n. 7437/1994

In tema di comunione legale tra coniugi, poiché l'art. 195 (ultima parte) c.c. — il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione — non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) i beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione. (Nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale).

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Consulenze legali
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MARIO C. chiede
martedì 20/10/2020 - Veneto
“Con l'atto di separazione i coniugi si sono divisi gli immobili.

Domanda: i mobili esistenti negli appartamenti prima della separazione sono considerati di proprietà dei singoli intestatari dei beni?
Negli atti notarili non si dice nulla in merito.”
Consulenza legale i 27/10/2020
Esiste una norma specifica che regola la questione oggetto del presente quesito. Si tratta dell’art. 195 del c.c. (intitolato “prelevamento dei beni mobili”), alla lettura integrale del quale si rimanda.
Emerge che se nessuno dei coniugi riesce a dimostrare la proprietà esclusiva di un dato bene mobile (perché acquistato prima del sorgere della comunione, o perché acquistato in costanza di matrimonio ma per effetto di successione o donazione), il bene (o meglio, il corrispondente valore) dovrà dividersi in parti uguali.
La giurisprudenza (Cass. Civ., n. 7437/1994) ha precisato che l'art. 195 c.c. non richiede una prova qualificata; pertanto, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria.

Tale sistema probatorio, aggiunge la Corte, anche se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi dei beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale: dunque è applicabile "anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 c.c.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione”.