(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 4866/2007
Secondo il testo originario dell'art. 182, comma secondo, cod. civ. (poi sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151), riferito alla dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati, se erano costituiti in dote beni immobili stimati, ma non vi era espressa dichiarazione, che attribuisse la proprietà al marito, nei confronti di detti beni la costituzione in dote non poteva considerarsi sufficiente ad operarne il trasferimento, con la conseguenza che gli stessi non diventavano di proprietà del marito e rimanevano nella titolarità della moglie. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio per ritenere che, in difetto di prova, nelle forme prescritte, del trasferimento della proprietà in capo al marito dei beni immobili dotali, la moglie, in quanto rimasta proprietaria, si sarebbe dovuta considerare legittimata a resistere con riguardo ad un'azione reale per la riduzione in pristino di una situazione dei luoghi modificata in virtù dell'illegittima edificazione di una sua costruzione e dell'intervenuta deviazione illecita del contiguo corso di un canale). (Rigetta, App. Palermo, 25 Febbraio 2002)Cass. civ. n. 8952/2000
In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis c.c., introdotto dall'art. 47 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ex nunc, non ex tunc, come è dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari) costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 ss. nella originaria formulazione).Cass. civ. n. 67/1985
In virtù della norma transitoria dettata dall'art. 227 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia) — secondo cui le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori — la nullità di «ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione dei beni in dote», sancita dall'art. 166 bis c.c., aggiunto dall'art. 47 di tale legge, non si estende alle costituzioni di dote anteriori alla stessa legge, con l'ulteriore conseguenza del permanere dell'impignorabilità dei beni che ne formarono oggetto.
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