(massima n. 1)
In virtł della norma transitoria dettata dall'art. 227 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia) secondo cui le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori la nullitą di «ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione dei beni in dote», sancita dall'art. 166 bis c.c., aggiunto dall'art. 47 di tale legge, non si estende alle costituzioni di dote anteriori alla stessa legge, con l'ulteriore conseguenza del permanere dell'impignorabilitą dei beni che ne formarono oggetto.