(massima n. 2)
In tema di litisconsorzio necessario, l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concretamente fissato è sanzionata dall'art. 331, cpv., c.p.c. con l'inammissibilità dell'impugnazione. L'improrogabilità del termine perentorio (art. 153 c.p.c.) fissato dal giudice non esclude, nel caso di incompleta notificazione dell'atto integrativo del contraddittorio (nella specie a due dei tre coeredi delle parti necessarie pretermesse nel giudizio di legittimità), che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione obiettiva che abbia impedito alla parte l'osservanza di quel termine. L'inammissibilità dell'impugnazione, prevista dal primo capoverso dell'art. 331 c.p.c., è diretta a sanzionare infatti comportamenti volontari e colpevoli, imputabili alla parte che sia stata incurante e negligente. Ne discende che non può tradursi in un pregiudizio della parte, che non sia stata in grado di osservare quel termine fissato dal giudice dell'impugnazione, un fatto ad essa non imputabile.