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Articolo 82 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 24/10/2024]

Oggetto

Dispositivo dell'art. 82 Codice antimafia

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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Consulenze legali
relative all'articolo 82 Codice antimafia

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. V. chiede
martedģ 17/12/2024
“Buongiorno.Sono stato assunto presso la Motorizzazione civile di XXX per chiamata diretta tramite una legge a favore delle vittime della criminalità organizzata. Dato il non avanzamento di carriera e stipendio basso,posso usufruire della stessa legge per essere assunto presso un altro ente che sia Statale e non Regionale?”
Consulenza legale i 29/12/2024
Occorre premettere che ogni caso va valutato in base alla normativa di riferimento che, nel caso di specie, si evince dalla lettera di assunzione allegata. Ne consegue che, dopo un’attenta analisi della stessa e della normativa richiamata nel decreto di assunzione, è possibile fornire una risposta più precisa.
La norma di riferimento è l’art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 13.09.1999.
Essa prevede l’obbligo di assunzione dei familiari delle vittime della mafia, per chiamata diretta e personale, solo in capo all’Amministrazione regionale (Sicilia), agli enti locali, alle aziende sanitarie locali ed agli enti o istituti dagli stessi vigilati.
La ratio della norma è quella di garantire l'inserimento lavorativo attraverso l’assunzione; trattasi di un beneficio che può essere concesso una sola volta, in quanto lo scopo della legge è garantire l'inserimento iniziale, nel mercato del lavoro, delle vittime di mafia.
Tra l’altro, l’art. 8 della stessa legge, stabilendo il divieto di cumulo dei benefici contemplati dalla stessa, sostanzialmente conferma l’impossibilità di usufruire più volte dello stesso beneficio, incluso quello previsto dall’art. 4, relativo all’assunzione.
Pertanto, non resta altra possibilità se non quella ordinariamente concessa a tutti i lavoratori. Infatti, una volta instaurato il rapporto di lavoro, inizia con l’ente un percorso lavorativo e professionale ordinario, che si basa sulla meritocrazia, sui titoli posseduti, sull'anzianità di servizio, che implica anche una progressione di carriera.
Pertanto, se nell’attuale ufficio non vi è la possibilità di avanzare di livello, è molto probabile che chi pone il quesito abbia la facoltà di richiedere il trasferimento in altra sede, previa verifica della disponibilità di posti nell'ente di destinazione scelto.
Sono, questi, dei veri e propri diritti riconosciuti al lavoratore dipendente, da esercitare però nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. o da altre fonti regolatrici.