Cass. civ. n. 17894/2014
In tema di pubblico impiego, i due termini utilizzati dall'art. 31 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (disciplinante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., ossia quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della suddetta disposizione (in funzione della tutela dei dipendenti pubblici addetti alle attività trasferite) ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico a prescindere dallo strumento tecnico adoperato, di guisa che vi rientrano anche l'affidamento del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti ed il conseguente passaggio diretto dei dipendenti alla nuova affidataria.
Cass. civ. n. 7520/2010
In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed osservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, con riferimento all'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiato per il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale INPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente.
Cass. civ. n. 5709/2009
Ai sensi dell'art. 2112 c.c., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie attività ad altro soggetto, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio (nella specie di mensa scolastica), costituente un' entità autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di un'operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza incompatibile con l'autonomia organizzativa di una qualsiasi attività e, anzi, rappresentando un sintomo palese dell'assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attività dell'ente pubblico.
Cass. civ. n. 23901/2008
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, per verificare se vi sia o meno tale corrispondenza, occorre valutare il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate, senza limitarsi ad una verifica formale. Tale corrispondenza (che preclude l'esercizio dell'opzione suddetta) può conseguentemente ravvisarsi con riferimento ad un dipendente provinciale ATA con qualifica di esecutore specializzato, profilo di bidello capo, in relazione al profilo B2 di assistente tecnico del C.C.N.L. del comparto scuola, essendo comuni ai due profili i contenuti ed i modelli di attività delle mansioni centrali, costituiti dalla conduzione dei veicoli e dal riordino e conservazione di materiali ed attrezzature.
Cass. civ. n. 5691/2007
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, rilevano anche le previsioni, integrative della regola legale, contenute nel Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 5 aprile 2001, di recepimento dell'accordo ARAN OO.SS. in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale, fermo restando che per decidere della validità dell'opzione in base al criterio della corrispondenza fra qualifiche e profili il confronto tra i due sistemi di classificazione non va condotto alla stregua di criteri strettamente formali, dovendo essere valorizzato in definitiva il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate e che è necessario tenere conto delle qualifiche e dei profili posseduti dal lavoratore presso l'ente locale di provenienza e non di quelli astrattamente corrispondenti alle diverse mansioni di fatto ivi espletate.
Cass. civ. n. 5234/2007
In tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza nel solo caso di personale con qualifiche e profili professionali che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, cosicché, in caso di trasferimento, dovrebbero assegnati ad un diverso profilo professionale, restando escluso che questa situazione possa essere riscontrata nello svolgimento di fatto, alla dipendenze dell'ente locale e per conto delle istituzioni scolastiche statali, di mansioni non corrispondenti alla qualifica e profilo di inquadramento.
Cass. civ. n. 2265/2007
In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi.