(massima n. 1)
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, rilevano anche le previsioni, integrative della regola legale, contenute nel Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 5 aprile 2001, di recepimento dell'accordo ARAN OO.SS. in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale, fermo restando che per decidere della validitā dell'opzione in base al criterio della corrispondenza fra qualifiche e profili il confronto tra i due sistemi di classificazione non va condotto alla stregua di criteri strettamente formali, dovendo essere valorizzato in definitiva il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate e che č necessario tenere conto delle qualifiche e dei profili posseduti dal lavoratore presso l'ente locale di provenienza e non di quelli astrattamente corrispondenti alle diverse mansioni di fatto ivi espletate.