(massima n. 1)
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, per verificare se vi sia o meno tale corrispondenza, occorre valutare il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate, senza limitarsi ad una verifica formale. Tale corrispondenza (che preclude l'esercizio dell'opzione suddetta) può conseguentemente ravvisarsi con riferimento ad un dipendente provinciale ATA con qualifica di esecutore specializzato, profilo di bidello capo, in relazione al profilo B2 di assistente tecnico del C.C.N.L. del comparto scuola, essendo comuni ai due profili i contenuti ed i modelli di attività delle mansioni centrali, costituiti dalla conduzione dei veicoli e dal riordino e conservazione di materiali ed attrezzature.