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Articolo 18 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Crediti

Dispositivo dell'art. 18 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

  1. a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
  2. b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
  3. c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
  4. d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del Codice Civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16 del T.U. successioni e donazioni.

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