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Articolo 138 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 138 TULPS

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea(1);

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto(2);

5° essere persona di ottima condotta politica e morale(3);

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate(4).

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata(5).

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 bis, comma 3(6).

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico(7).

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio(8).

Note

(1) Numero così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (G.U. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. Con altra ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 338 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), la medesima Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (G.U. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
(4) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.
(5) Comma così modificato dall'art. 37-quinquies, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
(6) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.
(7) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39.
(8) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. g), n. 3), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

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Antonio D. C. chiede
lunedģ 24/02/2020 - Campania
“Salve vorrei conoscere la possibilità e l'esatta procedura da seguire per essere nominato guardia particolare giurata da parte di un privato io sono un ex imprenditore di 43 anni oggi disoccupato causa crisi economica ex caporale esercito in possesso di pda uso caccia da 18anni e non ho preso neanche una multa in vita mia sono istruttore di tiro dinamico operativo csen C.o.n.i e a.t.d.o. associazione riconosciuta Min. Int. Una signora anziana benestante mia parente che abita da sola in una enorme villa in periferia in una zona ad altissimo rischio furti e medio rischio rapine mi vuole assumere come guardia in ore notturne cosa in concreto dobbiamo fare? Grazie anticipatamente cordialità.”
Consulenza legale i 29/02/2020
L’art. 133, comma 1, del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) prevede che “gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari”.
Secondo l’art. 134, comma 1, del T.U.L.P.S “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
La qualifica di guardia giurata particolare viene, quindi, riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili (guardie particolari alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati).

Per il riconoscimento della qualifica di Guardia Particolare Giurata, è necessario possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U.L.P.S., ed in particolare:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
  2. avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
  3. sapere leggere e scrivere;
  4. non avere riportato condanna per delitto;
  5. essere persona di ottima condotta politica e morale;
  6. essere munito della carta di identità;
  7. essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

In concreto, per ottenere la licenza è necessario presentare una domanda alla Prefettura della Provincia ove l'aspirante guardia dovrà svolgere la professione.
In particolare, dovrà essere compilato il modello di domanda disponibile sul sito della prefettura della provincia ove dovrà svolgere la professione, corredato da marca da bollo da € 16,00, firmato dal privato che intende assumerla e da lei controfirmata per accettazione.
Alla domanda dovrà, inoltre, allegare
  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti): anche questo modello è disponibile sul sito della prefettura della provincia di pertinenza;
  2. dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro attestante i regolari versamenti dei contributi previdenziali (I.N.P.S.) ed assicurativi (I.N.A.I.L.)
  3. fotocopia della carta d'identità
  4. marca da bollo da € 16,00 da applicare sul decreto
Alcune prefetture richiedono anche istruzioni scritte su carta semplice in duplice copia circa il servizio che dovrà svolgere la guardia giurata.
La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura esclusivamente dal datore di lavoro del richiedente (in questo caso la signora che intende assumerla).

Se intende svolgere la prestazione di servizio armato, dovrà integrare la domanda con specifica richiesta per il rilascio del porto di pistola ed allegare la richiesta documentazione, tra cui, in particolare, il certificato in bollo rilasciato dall’ASL di residenza attestante l’idoneità psicofisica al porto d’armi, ovvero rilasciato anche da altri medici (Scuole guida – ACI – medici militari in servizio in altra struttura) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato relativa al conseguimento di idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale.
I modelli di domanda, nonché le indicazioni per gli ulteriori adempimenti, possono essere reperiti sul sito della prefettura della provincia in cui si intende svolgere il servizio.

Una volta ottenuto il decreto di Guardia Particolare Giurata, che ha validità biennale, dovrà prestare giuramento presso la Prefettura competente per la provincia del comune di residenza.

Naturalmente, dovrà anche essere stipulato un regolare contratto di lavoro. Il datore di lavoro dovrà comunicare la costituzione del rapporto di lavoro entro il giorno precedente alla data di inizio all'Ufficio per l'Impiego con il Modello UniLAV, effettuare la denuncia nominativa all’INAIL ed aprire la posizione assicurativa INPS entro 30 giorni dall’assunzione.