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Articolo 134 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 134 TULPS

(1)Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati(2).

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo(3).

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani(4).

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575(5).

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Note

(1) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Vedi, anche, i commi da 7 a 13 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Vedi, inoltre, il comma 4 dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2011, n. 107.
(2) Vedi, anche, il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata.
(3) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39.
(4) Comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39.
(5) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

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Consulenze legali
relative all'articolo 134 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. A. chiede
giovedģ 16/05/2024
“Buongiorno, volevo delle informazioni in quanto sono interessato ad aprire un'agenzia per addetti al servizio di controllo attività e di intrattenimento e spettacolo ai sensi dell' articolo 134 del T.U.L.P.S.
Quali sono i requisiti e la documentazione da presentare per ottenere tale licenza?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/05/2024

La disciplina degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è contenuta nel Decreto del Ministero degli Interni del 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii.

In particolare, e in risposta al suo quesito, l’art. 1 del D.M. prevede:

Comma 1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.

Comma 2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Comma 3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.

Comma 4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.

Quanto al rilascio della licenza ex art. 134 TULPS, occorre presentare una domanda indirizzata al Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività con la quale si attesta il rispetto dei requisiti che possono essere rinvenuti all’interno del sito della Prefettura di Roma al seguente link https://www.prefettura.it/roma/contenuti/Rilascio_della_licenza-7285.htm in cui sono individuati anche i documenti da allegare alla domanda.



Giuseppe M. chiede
domenica 27/12/2020 - Calabria
“Salve.

Mia moglie, sposata per un anno e con una convivenza precedente di un altro anno, è andata via di casa (aprile 2019) ed io, poi, non ho accettato alcun ricongiungimento.
Per dodici mesi è stata da un fratello che vive con la mamma, entrambi inabili, e li ha assistiti, pagata in nero.
A dicembre c.a. dopo18 mesi si è tenuta l'udienza presidenziale.
Lei come me, ha presentato una richiesta di separazione giudiziale in giorni diversi: e sono state riunificate.
Però anche lei, pur essendo ricorrente, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e, in udienza, ha dichiarato di vivere in un garage, di non avere redditi e di essere casalinga, ha negato un conto bancario di 35.000 euro, mentre ha ammesso una rendita da un affitto di un appartamento a Roma di sua proprietà, al lordo 550 euro mese. La giudice le ha concesso 500 euro mensili.
In realtà fino ad aprile 2017 ha fatto le dichiarazioni dei redditi come badante, regolarmente assunta, come ho scritto nella memoria, inascoltato.
Ora, pur avendo la residenza (per mia concessione) in un mio appartamento, è scomparsa. Ha il domicilio presso il suo avvocato. Tutto questo perché vuole nascondere il lavoro in nero e, probabilmente, vive con un'altra persona. Lei ha 55 anni.
Io farò la dichiarazione al Comune perché lei da tempo è irreperibile. Richiederò all'Agenzia delle entrate i suoi rapporti bancari e le sue dichiarazioni. Credo che in banca abbia dato il suo domicilio, oltre che al suo avvocato.
Come posso fare per avere i dati del suo domicilio e, quindi, richiedere ai privati una verifica della sua attività lavorativa per evitare che mi sfrutti per anni?
Grazie.”
Consulenza legale i 04/01/2021
Non conosciamo gli atti né lo stato attuale del giudizio di separazione, né se nel corso di questo sia stato disposto un accertamento sui redditi a mezzo della Guardia di Finanza. Possiamo però affermare che difficilmente avrebbe potuto considerarsi decisiva la presentazione di dichiarazioni dei redditi fino al 2017; si badi che normalmente le parti depositano, e vengono prese in considerazione dal Tribunale, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
La domanda che si pone nel quesito è però diversa, e riguarda il “domicilio” della moglie. Sul punto occorre fare chiarezza sulle nozioni di residenza e domicilio, di cui all’art. 43 c.c.
La prima, che coincide con il luogo in cui la persona dimora abitualmente, risulta dall’anagrafe della popolazione residente, tenuta da ciascun Comune e liberamente accessibile da parte di chi vi abbia interesse (“gli atti anagrafici sono atti pubblici”, art. 1, comma 4 L. 1228/1954).
Invece il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza, ma non esiste, come per quest’ultima, un pubblico registro tramite il quale poter ricercare il “domicilio” di qualcuno.
In questi casi l’unica via per raccogliere informazioni - e, ricorrendo determinati presupposti, prove utilizzabili in giudizio - consiste nel rivolgersi ad un investigatore privato dotato di licenza prefettizia ex art. 134 R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Pierluigi L. chiede
domenica 26/04/2020 - Sicilia
“Salve, secondo il dispositivo dell'art. 134 TULPS in materia di informazioni commerciali come rintracci conto corrente e/o indagini patrimoniali potrei io rivendere in un mio sito web i predetti servizi comprati da società in possesso della licenza art 134? In quanto io ne sono sprovvisto , dovrei puntualizzare la cosa a pie di pagina sul mio sito web con dicitura tipo "questa societa acquista servizi da soggetto autorizzato art 134 tulps"?.
Grazie”
Consulenza legale i 04/05/2020
L’art. 134 del T.U.L.P.S. stabilisce al primo comma che “senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
I successivi commi della norma determinano i requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza.
Tra l’altro, come sancito dall’art. 8 del T.U.L.P.S., “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge” (in ogni caso, precisa la norma, anche nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione stessa).
Sul punto, il Cons. Stato, n. 3701/2015, ha ricordato che “in conformità al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia sancito dall'art. 8 t.u.l.p.s., la licenza per l'attività di vigilanza prevista dall'art. 134 del medesimo testo unico in caso di istituto organizzato in forma societaria deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa”. Ed ancora, secondo Cons. Stato, n. 4937/2018. “la licenza di pubblica sicurezza può far capo ad una persona giuridica solo per il tramite del suo legale rappresentante, al quale e solo al quale può dunque essere rilasciato il relativo titolo abilitativo. Pertanto, al cessare della carica di legale rappresentante, la licenza di polizia precedentemente rilasciata alla persona fisica, e volta a far svolgere l'attività mediante quella determinata organizzazione societaria, deve essere revocata”.
La questione appare delicata, sia perché trattasi di attività sottoposta ad uno stretto regime di vigilanza ed autorizzazione, in cui riveste un ruolo fondamentale la considerazione delle qualità personali dei soggetti coinvolti, sia per le implicazioni in materia di trattamento di dati personali (l’attività degli investigatori privati è oggetto di specifici provvedimenti del Garante della privacy).
Non sembra, dunque, ammissibile “rivendere” un servizio quale quello in oggetto, che proprio per le sue caratteristiche non è paragonabile a “qualsiasi prodotto venduto online” e, soprattutto, mal si presta all’intervento di intermediari.