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Articolo 133 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 133 TULPS

(1)Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Note

(1) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2011, n. 107

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Consulenze legali
relative all'articolo 133 TULPS

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S. G. chiede
giovedģ 17/11/2022 - Liguria
“Vorrei conoscere lo stato giuridico preciso di una Guardia Particolare Giurata, di un Consorzio per il controllo della raccolta dei funghi ai sensi di una legge regionale; cosa dunque può e non può fare.
Vi prego di non rinviarmi semplicemente agli articoli del TULPS o dei Codici, perchè proprio da essi non sono riuscito a darmi una risposta precisa.
Grazie.”
Consulenza legale i 24/11/2022
Dato che è stato possibile apprendere a quale consorzio e a quale legge regionale si riferisce la domanda, è proprio da questa ultima che si comincerà a trattare l’argomento, per poi passare a un piano più generale.
L’art. 21, L.R. Liguria n. 17/2014, trattando delle funzioni di vigilanza, per quanto qui ci occupa stabilisce che Le associazioni venatorie, pesca-sportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del T.U.L.P.S. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l’autorizzazione e la vigilanza della Regione.
Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.
Lo stesso articolo stabilisce al comma 1 che anche le guardie particolari giurate, oltre alla polizia forestale, alla polizia locale, alla polizia giudiziaria ecc., hanno il compito di svolgere le attività di vigilanza sulle norme di cui al capo I della stessa Legge; in concreto le guardie giurate devono dunque controllare che la raccolta avvenga nei limiti e con le modalità in esso previste, mentre non hanno competenze in merito alla commercializzazione dei funghi e al controllo micologico (che sono disciplinati invece dal Capo II della Legge).
A parere dello scrivente, dato che comunque ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale in questione l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie rimane di competenza dei Comuni, pare che le guardie giurate (che comunque non sono pubblici ufficiali come si dirà) non possano erogare in prima persona le sanzioni, ma debbano informare l’Ente delle violazioni che rilevino durante il servizio.
Rimane il dubbio sulla possibilità prevista dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato di poter procedere alla confisca (questo è il termine utilizzato nel testo) dei funghi raccolti dai trasgressori.
Infatti, negare questa possibilità in un certo senso frustrerebbe le finalità della norma (lasciando “in circolazione” funghi potenzialmente pericolosi), ma ammetterla mal si concilia con lo status delle guardie giurate. Forse la soluzione più corretta in tale evenienza sarebbe quella di sollecitare anche l’intervento della Polizia locale o delle Guardie forestali, che senza dubbio hanno la possibilità di procedere in tal senso.
Per quanto riguarda le norme generali, dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emerge innanzitutto che il compito principale delle guardie giurate è la custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari, con esclusione quindi ad esempio delle attività di indagine su ipotesi di reato che sono proprie invece della polizia giudiziaria.
È poi opinione consolidata che la guardia particolare giurata sia chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui come persona incaricata di un pubblico servizio (ex multis, T.A.R. Torino, sez. I, 10 luglio 2022, n. 650).
Ne discende l’obbligo, sancito dall’art. art. 331 del c.p., di denuncia delle notizie di reati perseguibili d’ufficio.
Deve essere esclusa, invece, la possibilità di utilizzare mezzi di coercizione fisica (ad es. manette e simili) e di procedere ad atti quali perquisizioni, mentre rimane ferma la facoltà di procedere all’arresto alle condizioni poste dall’art. art. 383 del c.p.p., che però non riguarda specialmente le guardie giurate ma tutti i privati cittadini.