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Articolo 38 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 38 TULPS

(1)Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni(2)(3).

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

  1. a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  2. b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  3. c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204(4).

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata(5).

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia(4). Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza(4).

Note

(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 73 (G.U. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 204/2010, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 e dall'art. 3, comma 3-septies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
Tale comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
(3) Vedi, anche, l'art. 3, comma 3-novies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Per i casi di omessa denuncia di materie esplodenti e di detenzione abusiva di armi, vedi, rispettivamente, gli artt. 679 e 697, codice penale del 1930, e la L. 2 ottobre 1967, n. 895.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
Tale comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
(5) Tale comma e il successivo sono stati inseriti dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

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Consulenze legali
relative all'articolo 38 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. N. chiede
martedì 18/07/2023
“Buongiorno, vorrei sottoporVi un problema che suppongo sia comune a molti; da qualche anno, vista la possibilità delle Questure di valutare caso per caso il rilascio delle varie tipologie di porto d'armi, hanno preso l'abitudine di rinnovare la licenza di porto armi (foglina) per 1 anno o per 2 anni a seconda dei casi, cosi da obbligare gli utenti alla presentazione dei certificati medici annualmente con relative marche etc... la mia domanda è questa: risponde al vero che dopo che la Questura ha rilasciato detta autorizzazione per almeno 2 volte consecutive abbia l'obbligo di rinnovo fino alla scadenza del porto d'armi per i restanti anni quindi? Grazie per la professionalità con cui prendete a cuore i vari casi.
Cordialità
Consulenza legale i 25/07/2023
In sede di rilascio del porto d'armi, l'Autorità pubblica preposta ossia la Questura, ogniqualvolta esamina un’istanza di rinnovo del titolo, è chiamata ad effettuare una valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale non godendo il privato di una posizione di diritto al rilascio dell’autorizzazione (di recente Consiglio di Stato sez. III, 13 aprile 2023, n.3738).
In particolare, con orientamento pressoché costante, la giurisprudenza ha affermato che sussiste il pieno potere dell'Amministrazione di mutare il proprio orientamento e, quindi, di valutare l’attualità della sussistenza delle condizioni di legge e di opportunità per la concessione del titolo, senza che la stessa possa essere vincolata dai pregressi rinnovi dovendo, però, in quest’ultimo caso, motivare il diniego con riferimento alle circostanze sopravvenute che non consentono il rinnovo (Tar Toscana - Firenze, sez. II, 4 novembre 2019, n.1474).
Pertanto, anche in presenza di un precedente rinnovo e non essendovi alcun diritto del privato ad ottenere il rinnovo del porto d’armi anche se precedentemente rilasciato proprio in virtù di detta discrezionalità dell’Amministrazione, quest’ultima potrebbe anche negare il rilascio sulla base di motivate ragioni quali la non attualità del pericolo o il mancato dimostrato bisogno di girare armato.


S. S. chiede
venerdì 14/10/2022 - Lazio
“Sono in possesso di due fucili da caccia avuti da mio padre ormai morto nel 2005. Questi fucili sono stati regolarmente denunciati al commissariato di Roma Esposizione in data 27-6-1998. All'epoca risiedevo in una abitazione che è diversa dall'attuale e quando ho traslocato mi sono completamente dimenticato di rifare la denuncia per trasferimento di residenza.
Premesso che sono in possesso di porto d'armi rilasciato in data 22-7-2022 da un diverso commissariato (OSTIA) la domanda che pongo è: posso fare oggi la denuncia, magari inviandola per PEC? Se si in quali sanzioni incorro?
Grazie e a presto

Consulenza legale i 20/10/2022
La norma di riferimento relativa al caso di specie è l’art. 38 T.U.L.P.S., che stabilisce che chi detiene armi sia tenuto a fare denuncia entro 72 ore successive dalla loro acquisizione all’ufficio locale di pubblica sicurezza.
L’ultimo comma della disposizione, che è stato aggiunto a decorrere dal 1° luglio 2011, dall'articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 204/2010, prevede per quanto qui ci occupa che la denuncia di detenzione di cui al primo comma debba essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
Prima del 2011, invece, l’obbligo di denuncia anche in caso di trasferimento dell’arma era stabilito soltanto dall’art. 58 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), ai sensi del quale “in caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato”.
La ratio della norma si identifica nella necessità che in qualsiasi momento l’autorità abbia certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli, precisando che l’obbligo di denuncia si applica anche nel caso in cui lo spostamento dell’arma venga eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S (Cassazione penale, sez. I, 15 aprile 2016, n. 27985).

Passando alle sanzioni, la giurisprudenza più recente ritiene che, a seguito dell’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 38 sopra menzionato, la violazione dell’obbligo di denuncia di trasferimento sia punita ai sensi dell’art. art. 17 del T.U.L.P.S., cioè l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206 (Cassazione penale sez. I, 16 novembre 2017, n. 10197; Cassazione penale, sez. I, 25 maggio 2017, n. 50442; Cassazione penale, sez. I, 15 aprile 2016, n. 27985), anche se non mancano le decisioni che ritengono ancora applicabile la sanzione prevista dall’art. art. 221 del T.U.L.P.S., ossia l'arresto fino a due mesi o l'ammenda fino a euro 103 (Cassazione penale, sez. I, 23 settembre 2015, n. 22730).
Si tratta, in ogni caso, di sanzioni di natura penale, anche se non particolarmente gravi, che possono essere anche oggetto di oblazione.
Si nota, comunque, che in alcune pronunce è stato affermato che nella fattispecie in esame non troverebbe applicazione il termine di 72 ore previsto dall’art. 38 T.U.P.S., in quanto l'autorità di pubblica sicurezza conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore (Cassazione penale, sez. I, 16 novembre 2017, n. 10197).

Vista la situazione (oltre al fatto che non è noto quale sia esattamente il ritardo nella denuncia), è consigliabile quindi – piuttosto che fare una “fredda” comunicazione via pec - recarsi presso l’autorità di pubblica sicurezza locale per farsi consigliare la strada più efficace per sanare la situazione, che comunque necessita di essere regolarizzata al più presto.

Andrea V. chiede
lunedì 21/12/2020 - Veneto
“Buongiorno,

Una persona in possesso del porto d'armi che trasferisce la propria residenza all'estero in Slovenia può ancora detenere il porto d'armi? Se sì, come credo, la denuncia di armi e munizioni (dove applicabile) a quale indirizzo devono riferire? Dove si possono tenere armi e munizioni?
Si deve aggiornare l'indirizzo del porto d'armi?

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Grazie e cordiali saluti


Consulenza legale i 29/12/2020
Come è noto, la possibilità di ottenere il porto d’armi presuppone la verifica del possesso da parte del richiedente di una serie di requisiti personali e psico-fisici, che ne attestino l’affidabilità.
Ai sensi dell’art. 61, R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), il porto d’armi viene rilasciato dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, contenente –tra l’altro- l’indicazione delle generalità.
La residenza (o il domicilio), quindi, pare rilevare al fine di individuare l’Autorità competente per territorio al rilascio del porto d’armi, ma non sembra avere alcun particolare ruolo in merito alla validità di tale licenza.
Ne consegue che il trasferimento all’estero non pare comportare la perdita o il ritiro del porto d’armi, ma al più l’onere di richiedere che venga annotato sul proprio libretto il nuovo indirizzo di residenza, rilevando comunque che la normativa di riferimento non sembra imporre un termine perentorio o di altro genere entro il quale è necessario effettuare l’aggiornamento dei dati anagrafici.

Per quanto riguarda la denuncia di armi e munizioni di cui all’art. 38, invece, si nota che essa deve essere inviata (anche per via telematica) entro 72 ore all'ufficio di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, del luogo dove le armi fisicamente si trovano.
La norma, tuttavia, non pone alcun obbligo di detenere le armi nello stesso luogo ove si è fissata anche la residenza.
Pare, dunque, possibile trasferire la propria residenza all’estero e lasciare le armi in Italia in un luogo di propria scelta di cui si abbia la disponibilità, a condizione che venga fatta una regolare denuncia all’Autorità locale competente per territorio nei tempi e nei modi previsti dal summenzionato art. 38 T.U.L.P.S. e che esse vengano adeguatamente custodite.
Va ricordato, infatti, che, ai sensi degli artt. 20 e 20 bis, L. n. 110/1975 la custodia delle armi deve essere sempre assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, adoperando altresì le cautele necessarie per impedire che minorenni, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio possano impossessarsene agevolmente, pena l’applicazione delle sanzioni previste negli stessi articoli.

Se, invece, è intenzione avvalersi del porto d’armi italiano anche nella nazione di destinazione, considerato che la Slovenia appartiene alla UE, viene in aiuto la Carta Europea di arma da fuoco prevista dall’art. 2, D. Lgs. n. 527/1992.
La Carta, in particolare, può essere richiesta dai soggetti che siano già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi ed estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi dell’Unione Europea, con possibilità di portare o trasportare all’ interno di tali paesi le armi iscritte sulla carta, sia per uso sportivo e sia venatorio.
La carta europea d'arma da fuoco ha la stessa durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo al quale si riferisce e, comunque, è valida per un periodo non superiore al quinquennio.
La domanda deve essere presentata al Questore della Provincia di residenza o domicilio, seguendo le istruzioni illustrate al seguente link: https://www.poliziadistato.it/articolo/carta-europea-d-arma-da-fuoco.
Secondo le indicazioni fornite dalla Repubblica di Slovenia (https://e-uprava.gov.si/it/podrocja/drzava-in-druzba-it/orozje-it/prenos-orozja-v-eu-it.html), inoltre, gli individui che risiedono nell’UE possono introdurre armi nel territorio dello Stato se le abbiano registrate nel porto d’armi europeo e abbiano acquisito l’autorizzazione del Ministero degli Affari Interni di durata annuale (prorogabile per un ulteriore anno).
Pertanto, qualora si vogliano trasferire, oltre che la residenza, anche le armi, vista la delicatezza della materia, è consigliabile verificare direttamente con le Autorità slovene le migliori procedure da seguire, sia per quanto riguarda la richiesta della detta autorizzazione, sia in merito alle regole per la custodia e detenzione, che potrebbero essere differenti da quelle vigenti in Italia.