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Articolo 17 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 17 TULPS

(1)1. Salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci .

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

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