1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165 quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165 quater, commi 2 e 3, 165 quinquies, comma 1, e 165 sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165 quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165 septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1.