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Articolo 165 quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Obblighi delle societą italiane collegate

Dispositivo dell'art. 165 quinquies TUF

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119 le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165 ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i) della L. 5 marzo 2024, n. 21.

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