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Articolo 187 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Confisca

Dispositivo dell'art. 187 TUF

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto(1).

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lettera e) della 23 dicembre 2021, n. 238.

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