1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica(1).
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché delle quote di genere di cui all'articolo 147 ter, comma 1- ter, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica(1).
Note
(1)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera aa)) la modifica della rubrica e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65- quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".