1. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)
1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147 ter, comma 1-ter.
Note
(1)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera z) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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