1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83 quater a 83 undecies.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un depositario centrale di titoli deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore del depositario centrale di titoli, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. Il depositario centrale di titoli è legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79 quindecies, comma 1, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.