1. (1)Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.
2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
3. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 2.
4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.
5. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorità.
6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.
7. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.
8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.