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Articolo 66 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizioni per la quotazione di determinate societą

Dispositivo dell'art. 66 bis TUF

1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

2. La Consob determina con proprio regolamento:

  1. a) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21](1);
  2. b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
  3. c) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21](1).

Note

(1) Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dall'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 5 marzo 2024, n. 21.

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