1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.
2. La Consob determina con proprio regolamento:
Note
(1)
Le lettere a) e c) del comma 2 sono state abrogate dall'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 5 marzo 2024, n. 21.