Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 62 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas

Dispositivo dell'art. 62 sexies TUF

1. (1)Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, la Consob vigila sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e sulle società che organizzano e gestiscono tali mercati secondo le disposizioni del presente titolo. Restano ferme le competenze dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) e del Gestore dei mercati energetici (GME) in materia di organizzazione e gestione del mercato elettrico e del gas.

2. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, tenuto conto delle rispettive competenze, l'ARERA segnala alla Consob eventuali criticità relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas.

3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'ARERA si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. A tal fine la Consob e l'ARERA stipulano appositi protocolli di intesa.

4. L'ARERA informa il Ministero delle imprese e del made in Italy sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate relative ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi, nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.562 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!