1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 , nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione.
2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90 quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.