1. Le Sim indicate all'articolo 55 bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.
1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55 bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12 ter del Testo Unico bancario(1).