ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 44
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, comma 4.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l'articolo 42.]