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Articolo 18 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Consulenti finanziari autonomi

Dispositivo dell'art. 18 bis TUF

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.

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Consulenze legali
relative all'articolo 18 bis TUF

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. chiede
mercoledģ 24/05/2023
“Per un associato in partecipazione la fornitura di consulenza finanziaria all'associante (Investitore di borsa), tramite la messa a disposizione di un software automatico per operare su derivati, costituisce prestazione professionale di consulenza finanziaria nei confronti del pubblico, e quindi, in base all’art 18 del TUF, vietata alla persona fisica non iscritta ad alcun albo?
Sia se partecipa all’associazione con propri capitali che senza?”
Consulenza legale i 30/05/2023
Nell’associazione in partecipazione, disciplinata dall’art. 2549 e seguenti del c.c., l’apporto dell’associato può consistere sia in capitale (denaro, beni mobili o immobili, crediti verso terzi o verso lo stesso associante, aziende, garanzie, diritti di godimento, ecc.), sia in una prestazione personale di carattere tecnico o professionale, in un servizio o in una combinazione di capitale e di lavoro.

La mera attività di mettere a disposizione un software per effettuare operazioni finanziarie, che poi l’associante utilizzerà autonomamente sia dal punto di vista sostanziale che formale (ad esempio con un proprio account), non costituisce una prestazione professionale di consulenza finanziaria, bensì l’apporto di un capitale, cioè il bene mobile costituito dal software stesso.

In termini generali, pare potersi affermare che nel caso di specie è l’associante a svolgere attività di consulenza finanziaria, pertanto regolamentata ai sensi del Testo Unico Finanza, non l'associato.