[1. L'articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti ugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.
2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformità alle disposizione attuative adottate dall'IVASS, sentita la Consob.]