[1. La Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a: a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014; b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative; c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies.
2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e all'IVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014.]