Cass. civ. n. 11261/2016
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicché il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 2 marzo 2011).
Cass. civ. n. 790/2010
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la formale redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la p.a., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dei beni indicati nel verbale, potendo essere ascrivibile a mera tolleranza della p.a. l'eventuale successiva permanenza dei beni nella disponibilità di chi l'aveva in precedenza. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione, proposta dai proprietari, di inefficacia dell'occupazione temporanea per inutile scadenza del termine di tre mesi per l'immissione in possesso, previsto dall'art. 20 L. n. 865 del 1971).
Cass. civ. n. 8384/2008
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la p.a., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e che il proprietario di questo subisca, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne. Con la conseguenza che non è sul proprietario che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, bensì è il beneficiario del provvedimento di occupazione a dover dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo di occupazione.
Cons. Stato n. 5198/2006
Ai sensi dell'art. 24, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, i Comuni esproprianti possono procedere alla redazione dello stato di consistenza contestualmente all'immissione in possesso nei beni espropriati, avuto riguardo a tutte le opere non solo pubbliche ma di pubblico interesse, ivi incluse quelle di edilizia residenziale pubblica.
Cass. civ. n. 7775/2001
Nella ipotesi di occupazione d'urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione - che risponde all'esigenza di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietà alla p.a. con il decreto di esproprio - autorizza lo spossessamento del bene, che deve ritenersi realizzato in conseguenza del c.d. dimensionamento, cioè dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'occupante. Pertanto, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, la eventuale permanenza nel godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti, che vantino diritti di natura reale o personale sullo stesso, deve ascriversi a mera tolleranza della p.a., dovendosi presumere, sulla base del verbale di consistenza e di immissione in possesso - salvo prova contraria - che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell'immobile e che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell'avvenuto loro spossessamento e dell'acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto.
Cass. civ. n. 11700/1991
Il proprietario del fondo oggetto di occupazione d'urgenza da parte della p.a. per essere trasformato in opera pubblica, pur se non obbligato a cooperare perché si realizzi l'occupazione, ha l'obbligo, una volta che essa sia avvenuta, di non vanificarla con comportamenti che impediscano l'utilizzazione dell'immobile in funzione dello scopo cui l'occupazione risulta preordinata, e, quindi, non solo di non opporre ostacoli alla realizzazione dello scopo, ma anche di rimuovere, se necessario, gli ostacoli preesistenti. La mancata rimozione di tali ostacoli, per inerzia dell'obbligato, violando il corrispondente diritto dell'amministrazione di disporre della cosa, costituisce fatto illecito, per l'omissione di un comportamento dovuto, fonte di responsabilità civile per i danni che ne siano derivati. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha cassato la decisione impugnata la quale aveva invece qualificato come semplice resistenza passiva, senza alcuna responsabilità, il comportamento del proprietario del fondo occupato, che non aveva provveduto a sgombrarlo, impedendo così l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica).