(massima n. 1)
Il proprietario del fondo oggetto di occupazione d'urgenza da parte della p.a. per essere trasformato in opera pubblica, pur se non obbligato a cooperare perché si realizzi l'occupazione, ha l'obbligo, una volta che essa sia avvenuta, di non vanificarla con comportamenti che impediscano l'utilizzazione dell'immobile in funzione dello scopo cui l'occupazione risulta preordinata, e, quindi, non solo di non opporre ostacoli alla realizzazione dello scopo, ma anche di rimuovere, se necessario, gli ostacoli preesistenti. La mancata rimozione di tali ostacoli, per inerzia dell'obbligato, violando il corrispondente diritto dell'amministrazione di disporre della cosa, costituisce fatto illecito, per l'omissione di un comportamento dovuto, fonte di responsabilitą civile per i danni che ne siano derivati. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha cassato la decisione impugnata la quale aveva invece qualificato come semplice resistenza passiva, senza alcuna responsabilitą, il comportamento del proprietario del fondo occupato, che non aveva provveduto a sgombrarlo, impedendo cosģ l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica).