(1)[[ABROGATO]]
Note
(1)
Articolo abrogato dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.
Cass. pen. n. 48036/2014
In tema di abuso d'ufficio, integra l'elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale, da parte degli amministratori di una società "in house", senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dagli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165 del 2001. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'obbligo di attenersi a tali procedure nell'attività volta all'assunzione del personale deve ritenersi imposto dalle pregnanti connotazioni pubblicistiche della società "in house", intendendosi per tale una società costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo corrispondenti a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. V. Cass., sez. un. civ. n. 26283 del 2013).Cass. civ. n. 10299/2013
Non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità per mala gestio nei confronti di amministratori di società a partecipazione pubblica, ove il danno di cui si pretende il ristoro sia riferito al patrimonio sociale della società medesima, perché quest'ultima è dotata di autonoma personalità giuridica e non diviene essa stessa un ente pubblico sol per il fatto di essere partecipata da un ente pubblico. Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente all'azione proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di alcuni componenti del consiglio di amministrazione della AMT s.p.a, interamente partecipata dal Comune, volta ad ottenere la condanna degli stessi al pagamento del danno pubblico cagionato ad AMT o in subordine ed in via indiretta al Comune di Verona.Cons. Stato n. 552/2011
È legittima la deliberazione con cui un Comune decide di esercitare nella forma dell'amministrazione diretta la gestione e la manutenzione delle lampade votive all'interno dei cimiteri comunali.Cons. Stato n. 1651/2010
Il comma 6 dell'art. 113 t.u.e.l. dispone che non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto. Con riguardo alla deroga introdotta dal comma 15-quater della stessa disposizione, secondo cui il divieto di cui al comma 6 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa, deve ritenersi, alla luce della dizione letterale della norma, che i servizi messi a gara devono essere, quelli che le società fornivano all'amministrazione che ha indetto la gara.Cass. civ. n. 23200/2009
In tema di società per azioni a partecipazione maggioritaria del Comune, le delibere comunali con le quali sono decise la riduzione della partecipazione azionaria, l'emissione di un prestito obbligazionario, nonché le modifiche da adottarsi nello statuto rispetto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione costituiscono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie, espressione della funzione di indirizzo e di governo del Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente; ne consegue che le controversie relative all'annullamento delle suddette delibere (nella specie proposte da azionisti di minoranza e da associazioni di azionisti e consumatori) spettano alla giurisdizione del g.a.Cons. Stato n. 5082/2009
Il passaggio, ai sensi dell'art. 113 comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Comune al Consorzio di bacino del servizio di gestione operativa dei rifiuti urbani non spoglia il primo della titolarità e della difesa dell'interesse della collettività comunale alla corretta gestione di detto servizio; di conseguenza il Comune, quale titolare di competenze sostanziali proprie ed autonome non incise dal modello consortile, è legittimato ad impugnare gli atti promananti dal Consorzio che siano suscettibili di ledere la sfera giuridica dei suoi interessi di riferimento, in relazione alle sue funzioni istituzionalmente individuate dalla legge con riguardo alla titolarità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che riguarda la collettività comunale di cui esso è ente esponenziale (Conferma T.a.r Piemonte, sez. II, n. 3302 del 2007).
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